ISSN 2385-1376
Testo massima
La prova dell’ipoteca deve essere fornita dal creditore, indipendentemente dalla verificabilità della stessa sui registri immobiliari.
Cosi ha precisato la Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres. Forte Rel. Di Amato, con sentenza n.25583, depositata il 03.12.2014.
Nel caso di specie un terzo, creditore del fallimento, proponeva ricorso avverso l’ammissione in via privilegiata di altro creditore, sul presupposto che la prelazione ipotecaria fosse stata a quest’ultimo riconosciuta in assenza di tempestiva documentazione non avendo prodotto l’indicata prelazione ipotecaria, provata solo successivamente, ma dopo il decorso del termine di quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Il ricorrente assumeva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la pubblicità dei registri immobiliari, in quanto direttamente verificabile da ogni controinteressato, rendeva superflua la prova della documentazione dell’iscrizione ipotecaria.
Sul punto, gli ermellini da un lato hanno rigettato il ricorso, in quanto i documenti tardivamente depositati dovevano essere comunque considerati ai fini della chiesta ammissione, essendo applicabile alla fattispecie ratione temporis, l’art.93 comma 7 LF abrogato dal d.lgs 169/2007.
Nella vigenza della precedente disposizione, l’irrituale tardiva produzione di documenti, effettuata in primo grado, non escludeva la possibilità che i documenti, ai sensi dell’art. 99, comma 2, n. 4 e comma 7 L.Fall., fossero prodotti come è accaduto – nel giudizio di impugnazione atteso che, come noto, il giudizio di opposizione, pur essendo certamente un giudizio di impugnazione non è, tuttavia, un giudizio d’appello.
Difatti, ricorda la Corte, che l’abrogazione dell’art. 93, comma 7, L. Fall., è stata determinata proprio dall’incongruità di una sanzione di decadenza il cui unico defatigante effetto era quello di rendere necessario un giudizio di opposizione nel quale effettuare una rituale produzione documentale o nel quale valutare la produzione tardivamente effettuata innanzi al giudice delegato.
Dall’altro, la corte ha ben chiarito che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto superflua la prova dell’ipoteca la quale, in effetti, sorge solo con la relativa intavolazione e deve essere dimostrata dal creditore, indipendentemente dalla verificabilità sui registri immobiliari.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 440/2014