ISSN 2385-1376
Testo massima
Il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all’art. 96 L.F., se non impugnato preclude ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione. La sua intangibilià non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di distribuzione finale, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres. Rel. Ceccherini, con la sentenza del 6 agosto 2015, n. 16553, in relazione ad una vicenda di degradazione di un credito da ipotecario a chirografo.
In particolare, l’istituto di credito ricorrente vedeva, in sede di distribuzione finale dell’attivo fallimentare, degradato a chirografo il credito vantato nei confronti della società fallita – sebbene lo stesso fosse già stato ammesso al passivo in via ipotecaria sulla base del mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio.
I giudici di merito avevano sostenuto che l’emissione del decreto di esecutività dello stato passivo non potesse comportare ipso iure la fissità del credito vantato e dei relativi privilegi, di guisa che, decorso il termine ventennale, la Banca avrebbe dovuto comunque rinnovare l’iscrizione ipotecaria, pena la degradazione del credito.
La Suprema Corte, richiamando alcuni precedenti sul punto, ha chiarito che il decreto di approvazione dello stato passivo, emesso ai sensi dell’art. 96 L.F., se non impugnato, determina necessariamente la preclusione di qualsiasi questione inerente il credito, di talché il giudice delegato non sarebbe legittimato a riesaminarlo in sede di distribuzione finale e, soprattutto, a degradarlo a chirografo.
La ratio risiederebbe, a parere della Corte, nel diverso potere attribuito al creditore in sede di procedura concorsuale: il deposito della domanda di ammissione al passivo ne consuma il potere processuale ed il successivo decreto di accoglimento ne sottrae il potere di disposizione sul diritto di ipoteca.
D’altronde, se nell’esecuzione singolare la vendita forzata è disposta su istanza del creditore, nella procedura concorsuale, viceversa, è il curatore fallimentare ad avere il potere di iniziativa.
La conseguenza è che, in questa sede, affinché la garanzia giovi al creditore, è sufficiente che alla data di presentazione della domanda di immissione al passivo l’iscrizione ipotecaria risulti non scaduta, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura concorsuale.
Testo del provvedimento
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