Testo massima
Si
ringrazia per la segnalazione l’Avv. Aldo Bissi del foro di Milano
Ai fini dell’azione
revocatoria ordinaria, la giurisprudenza ormai consolidata, sia di legittimità
che di merito, ha affermato la piena revocabilità, come atto a titolo gratuito,
della costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, essendosi osservato che
la costituzione di fondo è atto a titolo gratuito anche se effettuata da
entrambi i coniugi, con la conseguenza che l’atto di costituzione può essere
dichiarato inefficace nei confronti dei creditori, in quanto rende i beni
conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia
generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.
Con riguardo alla
posizione del fideiussore, l’acquisto della qualità del debitore nei confronti
del creditore, risale al momento della nascita stessa del credito e cioè al
momento in cui viene prestata la fideiussione, sicché è a tale momento che
occorre far riferimento al fine di stabilire se l’atto pregiudizievole sia
anteriore o successivo al sorgere del credito.
L’art. 96, comma III,
cp.c., ha introdotto un meccanismo non solo e non tanto risa5rcitorio, quanto
anche e soprattutto sanzionatorio, e come tale sottratto (a differenza
dell’ipotesi di cui all’art. 96, comma I, c.p.c.), dalla rigorosa prova del
danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all’accertamento di una
condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte.
Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato alla
controparte, ma indirettamente anche all’Erario, con la congestione degli
uffici giudiziari e l’incremento del rischio del superamento del canone
costituzionale della ragionevole durata del processo, con ricadute anche di
tipo risarcitorio, stante il pericolo9 di condanna dello Stato alla
corresponsione dell’indennizzo ex lege 89/2001.
Questi
i principi affermati dal Tribunale di Milano, dott. Federico Rolfi, con
sentenza n. 7987, depositata in data 27.06.2015.
Nel
caso di specie, la Banca, sull’assunto d’esser creditrice del fideiussore per i
crediti contratti dalla S.p.A. poi fallita, conveniva in giudizio il garante,
unitamente alla moglie, al fine di ottenere pronuncia di inefficacia, ai sensi
dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale dagli
stessi costituito, avente ad oggetto due cespiti immobiliari.
Si
costituivano in giudizio i coniugi, i quali concludevano per l’integrale
rigetto della domanda attorea.
Il
Giudice adito, nel dichiarare inefficace nei confronti della banca l’impugnato
atto dispositivo, ha altresì condannato i convenuti ai sensi dell’art. 96
c.p.c., comma III, quantificando la relativa condanna in euro 11.000,00.
A
fondamento della pronuncia in commento, il Tribunale ha richiamato alcuni
principi di diritto in materia di revocatoria ex art. 2901 c.c., precisando
anzitutto che detta domanda “presuppone,
per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche
la concreta esigibilità dello stesso
ad integrare il pregiudizio è sufficiente
che l’atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile
la soddisfazione coattiva del credito. Non è quindi richiesta, a fondamento
dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del
debitore. Ai fini della revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell’evento
dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell’azione ex
art. 2901 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto
di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia
patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può
essere fornita anche mediante presunzioni. Con riguardo alla posizione del
fideiussore, l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore,
risale al mom4ento in cui viene prestata la fideiussione. La giurisprudenza
ormai consolidata ha affermato la piena revocabilità, come atto a titolo
gratuito, della costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi“.
Riconducendo
tali principi di diritto al caso di specie, e rilevando che al momento della
costituzione del fondo patrimoniale il garante avesse già acquisito la qualità
di debitore nei confronti della Banca, il Tribunale ha ritenuto sussistere il requisito
del consilium fraudis, ovvero della
consapevolezza del pregiudizio arrecato (eventus
damni) alle ragioni del creditore. In particolare, il Giudice ha ritenuto
che fosse “veramente difficile sostenere
che il garante non avesse consapevolezza del fatto che la costituzione del
fondo patrimoniale avrebbe pregiudicato le ragioni del proprio creditore“.
Dichiarata
l’inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale nei confronti della
Banca attrice e disposta la condanna alle spese dei coniugi convenuti, il
Tribunale ha altresì ritenuto sussistenti i presupposti utili a fondare una
pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c., comma III, a carico dei convenuti
medesimi, a titolo sia risarcitorio che sanzionatorio. In particolare, il
Giudice ha rilevato che “l’intero
apparato delle difese dei convenuti apparisse, oltre che assolutamente generico
ed a tratti evanescente, del tutto in contrasto con una consolidata anzi,
granitica giurisprudenza della Suprema Corte. Quanto alla determinazione del
danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo,
fissando la misura della condanna nel 5% circa del capitale a cui tutela la
Banca si trova costretta ad agire“.
Testo del provvedimento
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