ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della verifica del tasso soglia, è errato procedere al computo degli interessi di mora all’interno del TAEG. Tale metodologia di calcolo è sconfessata anche dalle direttive Bankitalia, aventi carattere vincolante, che a più riprese hanno precisato che gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TAEG perché non dovuti al momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Direttive, quelle della Banca centrale, fatte proprie anche dai decreti trimestrali del MEF, redatti nell’esercizio dell’attività di vigilanza del credito, attraverso cui è stato chiarito che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per il ritardo nel pagamento.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Modena, dott. Enrico Saracini, con l’ordinanza depositata in data 31.07.2015.
Nella fattispecie de qua, i clienti mutuatari, proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c., deducendo il carattere usurario degli interessi applicati in relazione all’intercorso contratto di mutuo. A fondamento delle proprie doglianze, gli istanti allegavano consulenza tecnica di parte, che rilevava il superamento del tasso soglia dell’usura mediante computo degli interessi di mora all’interno del TAEG.
Il provvedimento in commento, precisato preliminarmente che “la natura usuraria dei tassi di interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione”, ha disposto l’integrale rigetto del ricorso introduttivo, ribadendo alcuni principi ormai consolidati in giurisprudenza.
In particolare, il Tribunale ha censurato la predetta modalità di calcolo, evidenziando come la stessa “si ponga in aperto contrasto con i chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura forniti dalla Banca d’Italia”. Chiarimenti aventi efficacia vincolante e richiamati anche dai decreti trimestrali del MEF, che hanno ribadito i medesimi principi enunciati dalla Banca centrale.
In conclusione, dichiarata inammissibile la richiesta CTU, poiché ritenuta meramente esplorativa in assenza di allegazioni a sostegno delle doglianze attoree, ed appurato per giunta che nel corso dello svolgimento del rapporto i ricorrenti non avessero comunque versato somme a titolo di interessi di mora, il Tribunale ha accertato che in difetto del sopra censurato computo, “la vicenda contrattuale importa una applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia”.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA VERIFICA VA CONDOTTA SECONDO LE DIRETTIVE DI BANKITALIA
INAMMISSIBILE IL RICORSO A FORMULE DI CALCOLO DIFFERENTI DA QUELLE DELL’ORGANO DI VIGILANZA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 19-03-2015 n.3586
USURA: LE DIRETTIVE DELLA BANCA D’ITALIA VINCOLANO IL GIUDICE NELLA DETERMINAZIONE DEL TEG
LA REVISIONE DELLE ISTRUZIONI DI BANKITALIA DISPOSTA DALLA LEGGE N. 2/2009, INCLUSIVA DELLA CMS, NON INVESTE LE RILEVAZIONI ANTE 2010
Ordinanza | Tribunale di Avezzano, Dott. Dell’Orso | 21-01-2015
USURA BANCARIA: INESIGIBILITÀ DI CONDOTTE DIFFORMI DALLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA
IL SOPRAVVENUTO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE, PER QUANTO CONSOLIDATO, NON PUÒ DETERMINARE L’ILLEGITTIMITÀ DEL COMPORTAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 17-02-2014 n.1244
USURA: INFONDATEZZA DEI CALCOLI DIFFORMI DALLE DIRETTIVE DI BANKITALIA
UNA GENERICA DEDUZIONE DELLA DIFFICOLTÀ ECONOMICA ESCLUDE ANCHE L’USURA SOGGETTIVA
Sentenza Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari 22-01-2015 n. 875
USURA BANCARIA: INATTENDIBILI FORMULE DI CALCOLO DIVERSE DA QUELLA DI BANKITALIA
UNA DIVERSA E GENERICA PROSPETTAZIONE RENDE MERAMENTE ESPLORATIVA LA CONSULENZA CONTABILE
Sentenza Tribunale di Milano, dott. F.Ferrari 23-12-2014
USURA BANCARIA: LA RILEVAZIONE DEL TEGM RELATIVA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI È INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI
IL FONDAMENTO DELLA LEGGE 108/96 PREVEDE IL CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI
Sentenza Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari 29-01-2015 n. 1242
USURA BANCARIA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE
NON PUÒ TENERSI CONTO DI CALCOLI DEL TEG EFFETTUATI SULLA BASE DI FORMULE DIFFERENTI
Sentenza Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani 03-06-2014 n. 7234
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 423/2015