ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di usura bancaria, le disposizioni di cui agli articoli 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., devono essere riferite esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva, atteso che le norme in questione sono insuscettibili di interpretazione analogica e fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura corrispettiva gravanti sul mutuatario, ossia quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano così escluse le prestazioni accidentali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva, alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel ‘rite adimpletum contractum’ costituente l’interesse fondamentale protetto.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Bologna, dott. Massimiliano Vento, con ordinanza depositata in data 26.03.2015.
Nella fattispecie in commento, la società mutuataria proponeva ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., al fine di ottenere “declaratoria di nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e di mora e dunque di non debenza degli interessi medesimi”, con condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito resistente, il quale contestava nel merito ogni avverso addebito, chiedendone l’integrale rigetto.
Il Giudice adito, nel motivare il rigetto delle domande attoree, ha preliminarmente ribadito la diversità di natura e funzione tra le categorie di interessi corrispettivi e moratori, precisando che, ai fini dell’accertamento dell’usura oggettiva, le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. debbano essere ricondotte esclusivamente agli interessi corrispettivi, in ragione dell’autonoma funzione di penalità di quelli moratori.
Nel merito, il Tribunale ha dunque “escluso la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al calcolo degli interessi moratori”, accertando al contempo l’erroneità del metodo di calcolo posto dalla ricorrente a fondamento della doglianza di usurarietà degli interessi corrispettivi.
In particolare, il provvedimento in commento ha chiarito che “gli oneri di istruttoria, essendo già ricompresi ai fini del calcolo del TAEG, e non costituendo un costo periodico, bensì un costo iniziale da corrispondere al mutuante una tantum, non possono essere sommati al TAN, così come ha fatto la ricorrente”.
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SUPERIORI AL TASSO SOGLIA NON INFICIANO LA LICEITÀ DEI CORRISPETTIVI
LA VERIFICA VA AUTONOMAMENTE ESEGUITA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, SENZA SOMMARLI TRA LORO
Sentenza Tribunale di Reggio Emilia Dott. Gianluigi Morlini 24-02-2015 N.304
USURA: ULTERIORE NO AL CUMULO DI MORATORI E CORRISPETTIVI
LA DIVERSITÀ ONTOLOGICA E FUNZIONALE DELLE DUE CATEGORIE ESCLUDE LA TESI DELLA SOMMATORIA
Ordinanza Tribunale di Roma, Pres. De Michele Rel. Perna 22-06-2015
USURA BANCARIA: NON RILEVA IL CUMULO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI CON GLI INTERESSI MORATORI
LA NORMATIVA ANTIUSURA FA CHIARO RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI DI NATURA “CORRISPETTIVA”
Sentenza Tribunale di Verona, Dott. A. Mirenda 28-04-2014
LITE TEMERARIA: SOMMARE IL TASSO CONVENZIONALE CON IL MORATORIO AI FINI DELL’USURA È UN’OPERAZIONE FANTASIOSA
TALE CONDOTTA VA SANZIONATA CON LA CONDANNA AL QUINTUPLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE AI SENSI DEL DM 55/2014
Sentenza Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola 10-03-2015 n. 739
USURA: IMPOSSIBILE ATTRIBUIRE RILEVANZA AGLI INTERESSI MORATORI
IN CASO DI TASSO ECCESSIVO, COME PER LE CLAUSOLE PENALI, OPERA LA RIDUZIONE GIUDIZIALE
Ordinanza Tribunale di Roma, dott. Paolo Catallozzi 07-05-2015
USURA: LA SOMMATORIA DEI CORRISPETTIVI CON I MORATORI GENERA UN “TASSO CREATIVO”
I TASSI CONTRATTUALI SONO DOVUTI IN VIA ALTERNATIVA TRA LORO
Ordinanza Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo 14-05-2015
USURA: RADICALMENTE INFONDATA LA TESI DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI E DI MORA
SOSTENERLA ANCORA IN GIUDIZIO INTEGRA UN’IPOTESI DI LITE TEMERARIA
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda 23-04-2015 n. 1070
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA DI EURO 52.230,00
L’ARGOMENTO È FANTASIOSO E SINTOMO DI IGNORANZA INESCUSABILE DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 10-03-2015
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 422/2015