ISSN 2385-1376
Testo massima
Il creditore che non sia stato pagato dal debitore in concordato preventivo, in quanto il credito è giudizialmente contestato, con giudizio ancora in corso, non può chiedere la risoluzione del concordato, dato che non è configurabile alcun inadempimento sino al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce la controversia. Può però chiedere che il debitore proceda al deposito delle somme ai sensi dell’articolo 136, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, richiamato dal successivo articolo 185, secondo comma.
L’articolo 168 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 – che individua come termine finale, sino al quale sussiste il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, quello della definitività del decreto di omologazione va coordinato con l’articolo 184 della legge fallimentare, a mente del quale il concordato preventivo è obbligatorio per tutti i creditori.
Ne deriva che il creditore, anche dopo l’omologazione, non può agire esecutivamente sul patrimonio dell’imprenditore in concordato preventivo, anche se sono scaduti i termini per l’adempimento della proposta concordataria, ma può solo chiedere la risoluzione del concordato e, eventualmente, il fallimento.
Sono questi i principi di diritto affermati nel decreto emesso in data 24.06.2015 dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Fallimentare, in persona del dott. Luciano Varotti, in materia di concordato preventivo.
Nel caso di specie, la vicenda trae origine dal ricorso presentato da un professionista per ottenere la risoluzione del concordato preventivo cui era stata ammessa la società nei cui confronti il predetto ricorrente aveva ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di compensi professionali per un ingente importo.
La società soccombente, ammessa al concordato, intanto, impugnava detta sentenza, contestando di fatto il credito dovuto.
Ad avviso del ricorrente, il concordato cui la società era stata ammessa avrebbe dovuto essere risolto, non avendo la predetta debitrice ottemperato immediatamente al pagamento delle somme dovute in virtù della sentenza.
Con tale ricorso veniva, dunque, demandata al Tribunale di Reggio Emilia l’annosa questione di stabilire se il pagamento delle somme di cui il ricorrente era creditore nei confronti della società ammessa al concordato dovesse avvenire immediatamente oppure al momento della definitività del titolo che riconosceva il credito contestato.
Sul punto, il Giudice, richiamando preliminarmente l’art.136, secondo comma, l.f. secondo cui “le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irrepetibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato“, ha evidenziato come, stando al tenore letterale della predetta norma, l’impresa in concordato preventivo, qualora sorga una controversia con un creditore, non è tenuta al pagamento immediato, fintantoché il credito non sia stato consacrato in un provvedimento definitivo.
Alla luce della richiamata norma, il Tribunale ha respinto la domanda di risoluzione avanzata dal ricorrente, ritenendo, invece, meritevole di accoglimento la domanda di deposito delle somme in contestazione da parte della società in concordato ai sensi dell’art.136, secondo comma l.f., atteso che tale deposito, nella fase di esecuzione del concordato, ha lo scopo di bilanciare sia le aspettative del debitore a non dare soddisfazione ad un creditore che potrebbe non rivestire più, in futuro, tale qualifica, sia quelle di altri soggetti di ricevere soddisfazione al momento della definitività del titolo.
Testo del provvedimento
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