ISSN 2385-1376
Testo massima
La norma sulla produzione e la capitalizzazione degli interessi (di cui alla nuova versione dell’articolo 120 del testo unico bancario) non è ancora operativa.
La nuova disciplina, proprio in base all’interpretazione letterale, non intende essere immediatamente precettiva in quanto rimanda ad una delibera CICR le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi, ponendo peraltro dei limiti alla normativa di rango inferiore e cioè prescrivendo che la stessa dovrà osservare il divieto di anatocismo.
È sostanzialmente ininfluente che la legge 147/13 preveda l’entrata in vigore il 1° gennaio 2014 in quanto l’entrata in vigore della legge non esclude l’applicabilità dell’art. 161 co. 5 TUB cit., né la necessità dell’emanazione della delibera CICR
Così si è espresso il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, Presidente Umberto Scotti, Relatore Dott.ssa Maria Dolores Grillo, che con ordinanza del 05 agosto 2015, ha rigettato in via definitiva il reclamo promosso da una associazione dei consumatori in danno di un istituto di credito al fine di inibire alla Banca ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi maturati sui contratti di conto corrente in essere con i consumatori e comunque di inibire l’applicazione degli interessi anatocistici.
L’associazione dei consumatori ha censurato il provvedimento del giudice di prime cure con particolare riferimento al periculum, ritenendo che i giusti motivi dovevano essere individuati nell’ambito della cornice europea che aveva sancito la necessità di assicurare tutela tempestiva agli interessi dei consumatori, giungendo a far coincidere l’effettività con la tempestività.
Sosteneva, quindi, richiamando sul punto le ordinanze del Tribunale di Milano, che era legittima un’interpretazione estensiva della tutela cautelare, volta ad ammetterla nel caso in cui, dall’applicazione di una norma, divenuta nulla, potesse derivare per i consumatori un pregiudizio difficilmente suscettibile di ristoro.
Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo infondate le motivazioni adottate dalla ricorrente, contrapponendosi apertamente alle precedenti decisioni adottate in materia di anatocismo dal foro meneghino.
Il Tribunale di Torino, in particolare ha ritenuto non condivisibili le conclusioni cui era giunto il Tribunale di Milano (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-120-comma-2-tub-e-le-decisioni-del-tribunale-di-milano.html) secondo cui i giusti motivi di urgenza devono essere individuati esclusivamente nella necessità di assicurare una tutela tempestiva agli interessi dei consumatori.
Precisa invero il Collegio che la Direttiva CE 98/27/CE del 19.5.1998 che ha sancito la necessità di assicurare una tutela tempestiva agli interessi dei consumatori non ha automaticamente equiparato effettività con tempestività.
Infatti dalla lettura dell’art.2 della detta direttiva si ricavano due principi secondo i quali:
1) da un lato, deve essere applicata in ogni caso la legge dello stato in cui ha luogo la violazione o la stessa produce i suoi effetti;
2) dall’altro, la tutela cautelare è possibile solo nel caso in cui l’effettività della tutela non sia erogabile in modo tempestivo con il giudizio ordinario, nel senso che il tempo necessario per addivenirvi è incompatibile con il diritto stesso violato da pratiche inique o scorrette.
In altri termini, la valutazione dei giusti motivi di urgenza in materia consumeristica non può prescindere dall’accertamento congiunto dei due requisiti richiesti per l’emissione di misure cautelari e cioè il fumus boni iuris ed il periculum in mora, non essendo ammissibile una tutela generalizzata per il solo fatto che potrebbero essere stipulati altri contratti contenenti la clausola che prevede interessi anatocistici.
D’altra parte, continua il Collegio, per i contratti già stipulati è stata la stessa reclamante ad ammettere che i pregiudizi patiti dai consumatori sono modestissimi.
Il Tribunale Piemonetese, precisa poi come nel caso di specie, la sussistenza del fumus bonis iuris è altamente discutibile, e lo stabilisce analizzando il dettato normativo di cui all’art.120 TUB, il quale recita al capoverso:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La giurisprudenza di merito (ex multis, le decisioni citate del Tribunale milanese) non solo ritiene detta norma immediatamente applicabile, ma sostiene che preveda il divieto di capitalizzazione degli interessi.
Tuttavia, prosegue il Collegio, tale interpretazione, che si fonda sulla seconda parte della lettera b) del secondo comma dell’art. 120 TUB, si pone in contrasto rispetto al dato letterale, contenuto nella prima parte della norma.
E’ vero che l’art. 120 nella nuova versione, si limita a prevedere che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi (a differenza della precedente, la quale rimetteva al CICR di stabilire modalità “per la produzione degli interessi scaduti“), ma è pur vero che la detta differenza è più apparente che reale, atteso che nella nuova versione semplicemente sono posti dei limiti e cioè il divieto di anatocismo.
In particolare si potrebbe anche argomentare che la norma, proprio in base all’interpretazione letterale, non intende essere immediatamente precettiva in quanto rimanda ad una delibera CICR le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi, ponendo peraltro dei limiti alla normativa di rango inferiore e cioè prescrivendo che la stessa dovrà osservare il divieto di anatocismo.
A ciò si aggiunge il dato letterale, che espressamente fa riferimento a interessi periodicamente capitalizzati e a successive operazioni di capitalizzazione, espressioni che, essendo contenute in una norma specifica in materia bancaria, potrebbero anche essere interpretate in senso tecnico e non nel senso di semplice conteggio.
In altri termini, l’interpretazione data dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, infatti è una interpretazione sostanzialmente abrogatrice della prima parte della norma.
Inoltre proprio dalla mancata conversione del decreto legge si potrebbe argomentare che la norma non era, allo stato, necessaria non essendo ancora stata emanata la delibera CICR ed essendo ancora in vigore la vecchia delibera.
Non solo ma oltre al dato strettamente testuale, vi sono altri elementi che potrebbero far ritenere non applicabile la norma fino al momento dell’emanazione della delibera CICR.
Un primo elemento è costituito dal disposto dell’art. 161 co. 5 TUB, articolo non modificato secondo cui “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
Sul punto è sostanzialmente ininfluente che la legge 147/13 preveda l’entrata in vigore il 1° gennaio 2014 in quanto l’entrata in vigore della legge (per completezza osserva il Collegio che trattandosi della legge di stabilità per il 2014 è ovvio che fosse entrata in vigore il 1 gennaio 2014) non esclude l’applicabilità dell’art. 161 TUB cit., né la necessità dell’emanazione della delibera CICR
Un secondo elemento è costituito dal possibile contrasto dell’interpretazione proposta dalla prevalente giurisprudenza di merito con la normativa comunitaria.
Pertanto, tutto ciò considerato, l’interpretazione corretta della norma appare fortemente controvertibile, essendo quindi assai dubbio se prevalgano le considerazioni accolte dal Tribunale di Milano e dalla prevalente giurisprudenza di merito o le contrapposte considerazioni sopra riepilogate.
Il requisito del fumus boni iuris è perciò attenuato e insufficiente a integrare i “giusti motivi” richiesti per la concessione della cautela.
Ma anche il profilo del periculum in mora è assolutamente attenuato considerando da un lato, che la banca reclamata aveva inviato una comunicazione a tutti i correntisti in cui dava atto della modifica legislativa e li informava di essere in attesa della delibera CICR, e dall’altro che l’interesse collettivo leso, rilevante ai fini della tutela cautelare, si sostanzia nella lesione di un diritto patrimoniale di lieve entità
In conclusione precisa il Collegio che in difetto del periculum e in una situazione di fumus obiettivamente controvertibile, il reclamo va respinto.
Si consolida sempre di più l’orientamento per il quale il nuovo art.120 TUB è inoperante in attesa dell’emissione della delibera CICR ed in ogni caso i ricorsi promossi dalle associazioni dei consumatori sono privi del periculum in mora.
Per approfondimenti si rinvia alla lettura dei seguenti contributi:
Contra
ENNESIMO PASTICCIO DEL LEGISLATORE CHE GENERA DISCREDITO SULL’INTERO SISTEMA ECONOMICO – GIUDIZIARIO
Testo del provvedimento
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