ISSN 2385-1376
Testo massima
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
Mentre il fideiussore è un vicario del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debitore principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
In conseguenza di ciò, il garante improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Stefania Starace, con la sentenza n. 10683, depositata in data 24.07.2015.
Nel caso in esame, i fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca in relazione al credito vantano nei confronti della S.r.l. debitrice ed emesso anche nei confronti dei fideiussori medesimi, oltre che nei confronti del debitore principale.
Con la spiegata opposizione, i garanti chiedevano la revoca del provvedimento monitorio, deducendo la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., avendo la banca opposta inserito nel contratto una clausola che prevedeva, a favore della stessa, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, oltre che l’applicazione di interessi ultralegali non sorretti da alcuna clausola contrattuale.
In conclusione, gli opponenti chiedevano rideterminarsi il credito effettivamente vantato dalla Banca, alla luce delle dedotte doglianze.
Si costituiva l’istituto di credito, il quale contestava nel merito ogni addebito, evidenziando che il contratto di fideiussione stipulato dagli opponenti non fosse da ricondurre alla fattispecie della fideiussione codicistica, quanto piuttosto a quella del contratto autonomo di garanzia, risultando per l’effetto preclusa ai garanti ogni contestazione afferente al rapporto principale.
Il Tribunale, nel disporre l’integrale rigetto della spiegata opposizione, ha preventivamente accertato la fondatezza dell’eccezione della banca opposta, qualificando la fideiussione oggetto di causa quale contratto autonomo di garanzia.
Invero, appurato che nel contratto de quo risultasse inserita una clausola per effetto della quale il fideiussore si obbligava “a pagare immediatamente all’azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio“, il Giudice ha tratto da tale formulazione un evidente “indice rilevatore della natura autonoma del contratto di garanzia stipulato“, allineandosi dunque ad un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente.
Ricondotta la garanzia de qua alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, il Tribunale ne ha poi delineato i tratti distintivi, evidenziando che “la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale“, derivando da ciò l’impossibilità, per il garante autonomo, di opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale.
Riconducendo tali principi al caso di specie, il Tribunale ha rigettato l’opposizione spiegata dai fideiussori, affermando che “si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, non essendo vietato nel nostro ordinamento il pagamento di tali interessi, ma soltanto di quelli usurari. E non è neppure configurabile un divieto assoluto di anatocismo, essendo anzi quest’ultimo permesso alle particolari condizioni previste dall’art. 1283 c.c., e, per gli esercenti l’attività bancaria, dal D. Lgs. n. 385/1993“.
Da ultime, le statuizioni relative all’esatto assolvimento dell’onere probatorio da parte della banca opposta, avendo la stessa fornito le dovute allegazioni a sostegno della propria pretesa creditoria.
Testo del provvedimento
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