ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso di litisconsorzio necessario, la valida notifica dell’atto introduttivo del procedimento deve ritenersi idonea alla interruzione della prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario.
Nel giudizio introdotto con azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., sussistendo un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore, la valida notifica dell’atto introduttivo è idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Napoli, dott. Mario Suriano, con sentenza depositata in data 08.05.2013.
Nel caso in esame, la Banca, a tutela di un credito scaturente da un rapporto di finanziamento garantito da fideiussione, proponeva azione revocatoria ordinaria relativamente all’atto di compravendita posto in essere dal fideiussore. L’istituto di credito, pertanto, conveniva in giudizio, ai fini dell’art. 2901 c.c., sia il fideiussore alienante, che gli acquirenti.
Si costituiva il garante, il quale, preliminarmente, eccepiva l’intervenuta prescrizione della domanda attorea, “atteso che la citazione notificata in rinnovazione nei suoi confronti era stata eseguita in data successiva al quinquennio decorrente dalla data di stipula dell’atto impugnato“.
Nonostante l’inammissibilità dell’eccezione, in ragione della tardività della costituzione del convenuto che l’aveva sollevata, il Tribunale si è comunque pronunciato nel merito della questione, ribadendo un principio già espresso anche dalle Sezioni Unite (Cassazione Sez. Un. Civili , 22 aprile 2010, n. 9523), secondo cui, “in caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dall’art. 102 cod. proc. civ., comma 2 ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse, di talchè la valida notifica dell’atto introduttivo nei confronti di uno dei litisconsorti, è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti dell’altro” (in senso conforme Cass. Civ. Sez. Un. 7 novembre 2011, n. 23068).
In particolare, il provvedimento in esame ha chiarito che, sussistendo nel giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c. un rapporto di litisconsorzio necessario tra debitore e terzo acquirente, la tempestiva e regolare notifica dell’atto introduttivo nei confronti dell’uno, è utile ad interrompere la prescrizione anche nei confronti dell’altro litisconsorte. Pronunciandosi in tal senso, il Tribunale ha fatto propri i principi già espressi con continuità dalla Supema Corte (cfr. Cass. Civ. ord. N. 23068/2011; Cass. Civ. Sent. n. 11005/2002).
Quanto al merito della controversia, il Tribunale ha accertato la sussistenza degli ulteriori presupposti utili a fondare la pronuncia di accoglimento della revocatoria articolata dall’istituto di credito.
In primis, è stata appurata l’esistenza di un valido rapporto di credito a fondamento dell’azione de qua, nonostante il carattere litigioso del credito medesimo, avendo il fideiussore proposto opposizione ancora pendente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei propri confronti.
Sul punto, il Tribunale ha ribadito che “l’azione revocatoria può essere proposta non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso“.
In sostanza, allineandosi ad un orientamento di legittimità consolidato, il Giudice ha precisato che, “ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie“.
Accertati anche gli ulteriori presupposti di Legge fondanti la revocatoria ordinaria, ovvero l’eventus damni ed il consilium fraudis. Con riguardo al primo, è stato evidenziato che “è indubbio che la cessione dell’immobile di cui si discute, in difetto della prova in ordine alla sussistenza di altre residualità patrimoniali in capo al convenuto, su cui incombeva il relativo onere probatorio, determina una consistente perdita di garanzia patrimoniale in danno del creditore, cui viene in tal modo preclusa la facoltà di aggredire detto bene“.
Quanto al requisito soggettivo, ribadito che “l’azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità“, il Tribunale ne ha ricavato la sussistenza, rilevando che “la prestata fideiussione risultasse di data antecedente alla stipula del contratto di compravendita del bene oggetto di lite di talché, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo“.
In accoglimento della revocatoria, dunque, il Tribunale ha dichiarato l’inefficacia dell’atto impugnato nei confronti della Banca attrice, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite.
Testo del provvedimento
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