ISSN 2385-1376
Testo massima
La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia o di un numero inferiore, è valida ed efficace, tanto nel processo ordinario, quanto in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo in ordine al quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330, comma 1°, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, Pres. Russo Rel. Vincenti, con sentenza n. 12912, depositata in data 23.06.2015.
Nella fattispecie in esame, veniva proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in relazione al credito vantato da un dottore commercialista in virtù dell’incarico di consulenza da questi espletato a favore degli ingiunti. Questi ultimi, con la spiegata opposizione, contestavano il diritto del professionista a percepire un compenso, in quanto, essendo incorso tra le parti un rapporto di mediazione, sarebbe stata necessaria, ai fini del compenso, l’iscrizione del commercialista nell’apposito albo.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento, in favore del professionista, di una minor somma. Avverso tale decisione, proponevano impugnazione sia il professionista (in via principale), che gli ingiunti, in via incidentale. La Corte di merito, accogliendo integralmente l’appello incidentale, sul presupposto che tra le parti fosse intercorso un contratto di mediazione, riformava la sentenza di primo grado e rigettava totalmente la pretesa di pagamento avanzata dal professionista in sede monitoria, condannandolo, per l’effetto, alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata.
Avverso tale decisione, il dottore commercialista proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, provvedendo ad enunciare puntuali principi di diritto in materia di interpretazione dei negozi giuridici.
In via preliminare, il Collegio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, accertandone la regolarità della notifica.
In particolare, il provvedimento in commento ha chiarito che “l’impugnazione proposta oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini (come nella specie), deve ritenersi proposta nel termine fissato dall’art. 327 c.p.c., e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dall’art. 330 c.p.c., comma 1, (e, dunque, ritualmente al procuratore costituito in grado di appello, come è avvenuto nella specie) e non personalmente alla parte, come invece previsto dal terzo comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine“.
In aggiunta, il Giudice di legittimità ha precisato che “non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 387/2015