ISSN 2385-1376
Testo massima
Nella procedura di concordato preventivo, a differenza di quanto accade nell’ambito della procedura fallimentare, non si procede all’accertamento dei crediti: i creditori ed i debitori sono vincolati dalla proposta concordataria, nel senso dell’inclusione in una piuttosto che in un’altra delle classi eventualmente previste, con la conseguenza che la proposta omologata crea un vincolo in ordine alla riduzione dei crediti in corrispondenza della percentuale offerta.
Il creditore che ritenga di essere leso dalla valutazione dovrà proporre un’azione per l’accertamento del credito.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Monza, dott. Crivelli, con ordinanza del 03.06.2015.
Nel caso in esame, un Avvocato, dopo aver reso prestazioni in favore di una società poi ammessa alla procedura di concordato preventivo, chiedeva l’ammissione del proprio credito in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis c.c.. Il liquidatore giudiziale, tuttavia, proponeva l’ammissione del credito con esclusione del privilegio, ottenendo l’omologazione della proposta da parte del Giudice Delegato. L’avvocato, quindi, proponeva reclamo avverso tale decisione ai sensi degli artt. art. 36 e 110 l.f. e, instauratosi il contradditorio, chiedeva l’accertamento del proprio credito.
All’esito della prima udienza, il Tribunale di Monza, sciogliendo la riserva assunta, precisava che nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il Tribunale non può in alcun modo procedere all’accertamento del credito, potendo soltanto esaminare i crediti ai fini dell’ammissione al voto.
Invero, l’art. 176 l.f., prevede che il giudice delegato possa ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati, “ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi”. Per tale ragione, i crediti pur riconosciti nell’ambito della procedura di concordato preventivo, potrebbero anche essere considerati inesistenti nella successiva fase di esecuzione del concordato stesso, ovvero nella eventuale e successiva procedura fallimentare.
Il Tribunale ha precisato che, nell’ambito del concordato preventivo, il Giudice possa soltanto stabilire se i crediti rientrano nella categoria di quelli chirografari e/o privilegiati e che il creditore che ritenga di essere leso da tale valutazione, esaminato il piano di riparto, debba esperire un’ordinaria azione di cognizione, il cui decisum potrà vincolare il Giudice delegato.
Detta azione di accertamento potrà essere proposta anteriormente all’omologa ed anche in pendenza del giudizio di ammissibilità.
In altre parole, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, non è previsto alcun un accertamento del credito; in seguito alla votazione ed all’omologa, pertanto, creditori e debitori sono vincolati soltanto dalla percentuale di riduzione dei rispettivi crediti e dall’inclusione degli stessi tra i creditori chirografari e/o privilegiati.
Il reclamo, quindi, è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese dei reclamanti.
Sul punto si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
CONCORDATO PREVENTIVO: NON ESISTE LA FASE DELLA VERIFICA DEI CREDITI. IL TRIBUNALE PERÒ PUÒ INVITARE IL COMMISSARIO LIQUIDATORE A TENERE IN CONTO IL CREDITO ESCLUSO NEI SUCCESSIVI RIPARTI
Decreto | Tribunale di Napoli, Pres. Di Nosse – Rel. Notaro, | 21-11-2013
Testo del provvedimento
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