ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di rapporto di conto corrente, l’azione di ripetizione di indebito non può prescindere dall’avvenuto pagamento di somme con conseguente arricchimento patrimoniale della controparte, presupponendo quindi, in presenza di chiusura di conto, l’esistenza di un saldo passivo per il correntista e l’avvenuto versamento da parte di quest’ultimo di somme volte a coprire detta passività, con pagamento altresì degli interessi anatocistici non dovuti, non essendo pertanto percorribile l’azione in esame in presenza di saldo positivo o di saldo zero ed altresì in difetto di avvenuto pagamento del saldo negativo.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Brescia, dott.ssa Maria Grazia Cassia, con sentenza n. 1162 del 16.04.2015.
Nel caso di specie, il cliente conveniva in giudizio la Banca sull’assunto d’aver intrattenuto con la stessa un rapporto di conto corrente ordinario connesso ad alcuni rapporti di fido bancario, deducendo la mancata pattuizione scritta degli interessi ultralegali, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, l’illegittimità della commissione di massimo scoperto, nonché l’applicazione di un tasso effettivo superiore al tasso soglia, spiegando dunque domanda di ripetizione rispetto alle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, oltre che domanda risarcitoria. Il cliente contestava altresì l’avvenuta segnalazione presso la Centrale Rischi.
Si costituiva la Banca, la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione delle pretese attoree, contestando nel merito ogni addebito.
Il Tribunale, nel disporre il rigetto della domanda attorea, con relativa condanna del cliente alla rifusione delle spese di lite, ha preliminarmente accertato la fondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria ex artt. 2043 e 2059 c.c., essendo decorsi più di cinque anni dalla data della chiusura del rapporto, disattendendo, invece, l’eccezione di prescrizione in relazione alle domande di ripetizione di indebito conseguente alla dedotta nullità di clausole anatocistiche.
Statuendo in ordine alla dedotta applicazione di interessi anatocistici, il Giudice ne accertato la fondatezza limitatamente alle sole clausole contrattuali pattuite anteriormente all’anno 2000, prima, cioè, dell’adozione della delibera CIRC del 09.02.2000.
In ordine alla domanda di ripetizione di indebito, il Giudice ne ha accertato la radicale infondatezza nel merito, rilevando la carenza del necessario presupposto così come chiarito dalla Suprema Corte – del saldo negativo e dunque di un effettivo pagamento. Invero, il provvedimento de quo evidenzia che, “nel caso di specie, detta circostanza (del saldo negativo) non sia nemmeno dedotta in giudizio, né parte attrice ha ritenuto di fornire i chiarimenti in proposito richiesti dal giudice all’udienza del 3.7.2014, limitandosi a riferire la circostanza che il conto corrente oggetto di causa era da tempo chiuso, senza peraltro precisare se con saldo negativo, limitandosi ad insistere per la rifusione delle somme indebitamente trattenute dalla banca“.
Con riguardo alle ulteriori censure articolate dal cliente nei confronti della banca, il Tribunale ne ha rilevato l’assoluta genericità, non avendo per giunta parte istante neanche provveduto ad allegare il contratto di conto corrente, risultando “gli assunti attorei di fatto fondati sulla ricostruzione del rapporto effettuata sui soli prospetti scalari allegati alla relazione di parte, che non danno conto della natura e delle date delle singole movimentazioni ed operazioni“.
Del pari infondate le doglianze afferenti al presunto superamento del tasso soglia, dal momento che “la perizia di parte propone criteri di rideterminazione delle poste attive e passive del conto corrente espressamente dichiarati difformi dalla formula espressa dalla Banca d’Italia al fine di esprimere il costo del finanziamento erogato“.
Alcuna allegazione probatoria è stata, infine, riscontrata, in relazione alla pur dedotta usura soggettiva ed agli interessi ultralegali, dedotti in termini oltremodo generici, tanto da indurre il Tribunale a disattendere la richiesta di CTU, che avrebbe avuto funzione meramente esplorativa.
Del pari infondata la contestazione della segnalazione alla Centrale Rischi, risultando le deduzioni attoree “formulate genericamente, sfornite di alcun elemento di prova, nonché di qualsivoglia profilo attinente ad un eventuale comportamento colposo dell’istituto di credito“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 369/2015