ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito (art. 64 legge fall.), la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso, con la conseguenza che deve escludersi che atti a titolo gratuito siano quelli, e solo quelli, posti in essere per spirito di liberalità, essendo lo spirito di liberalità richiesto per la donazione (art. 769 c.c.), mentre non è indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito, che sono quelli in cui una sola parte riceve e l’altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l’attribuzione patrimoniale.
Questo il principio chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres. Ceccherini Rel. Nappi, con sentenza n. 13087, depositata il 24.06.2015.
Nel caso di specie, veniva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando le statuizioni del Giudice di prime cure, aveva accertato l’inefficacia, a norma dell’art. 64 l. f., dell’atto pubblico con cui il coniuge, poi dichiarato fallito in qualità di socio di una società di persone, aveva donato l’unico immobile di sua proprietà alla moglie, in vista della imminente separazione consensuale.
La Corte di merito aveva ritenuto che “il trasferimento della proprietà era stato del tutto gratuito e non proporzionato al patrimonio del donante, perché risultava accertato che la moglie avesse un reddito personale sufficiente al proprio mantenimento, mentre il fallito non era stato esonerato dall’obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori“.
La Cassazione, nel motivare il rigetto del ricorso, ha fornito rilevanti indicazioni di diritto in materia di revocatoria fallimentare, con specifico riguardo ai profili di gratuità dei negozi giuridici.
In particolare, la ricorrente deduceva che “il trasferimento dell’immobile era destinato a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, anche con riferimento alle spese per il mantenimento dei figli, cui il donante fallito avrebbe provveduto di volta in volta solo in caso di necessità, oltre che con l’attribuzione della nuda proprietà una volta divenuti maggiorenni“.
In sostanza, si affermava la natura onerosa dell’atto di disposizione, in quanto, in virtù di esso, “il donante risultava esonerato dalla prestazione periodica e sistematica in favore dei figli“.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, la Cassazione ha precisato che, ai fini della revocatoria fallimentare, “occorre distinguere non solo tra negozio a titolo gratuito e negozio a titolo oneroso, ma anche tra gratuità e liberalità. In particolare l’assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (così distinguendoli da quelli a titolo oneroso), non basta invece ad individuare i caratteri della donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all’incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obbiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l’obbligazione. Si può avere perciò un atto che, benché gratuito, non è manifestazione di liberalità“.
Sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte ha rilevato che, pur avendo le parti qualificato l’atto in questione quale donazione, lo stesso non risultava invero destinato a surrogare l’assegno di mantenimento a carico del coniuge fallito, comunque previsto a favore dei figli, sebbene su richiesta dell’altro coniuge, piuttosto che con regolare cadenza mensile ed importo predeterminato.
Acclarata dunque la sussistenza dell’obbligo di mantenimento ed escluso che la donazione potesse risultare ad esso imputata, la Corte ha ritenuto “plausibile, pertanto, l’argomentato convincimento dei giudici del merito che la causa della donazione controversa fu gratuita“.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 363/2015