ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, la parte che senza giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione, incorre in una sanzione consistente nel versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Firenze, Dott. Riccardo Guida, nell’ordinanza del 3 giugno 2015.
Nel caso di specie, il Giudice, rilevato che dal verbale di mediazione era emerso che la Banca non avesse partecipato al procedimento di mediazione e che tale omissione non risultasse fondata su giustificato motivo, ha adottato la sanzione di cui all’art. 4 bis del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche.
Invero, la menzionata disposizione stabilisce che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Il provvedimento in esame, dunque, si allinea ad un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che afferma la necessaria presenza delle parti nell’ambito del procedimento di mediazione e l’effettivo avvio del procedimento medesimo.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE: NECESSARIA LA PRESENZA DELLE PARTI E L’EFFETTIVO AVVIO DELLA PROCEDURA
LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ NON È ASSOLTA SE LA PROCEDURA SI RIDUCE AD UNA MERA INFORMATIVA SU FUNZIONE E MODALITÀ DELLA MEDIAZIONE
Sentenza Tribunale di Firenze, dott.ssa Luciana Breggia 19-03-2015
MEDIAZIONE: IL DIFENSORE HA FUNZIONE DI ASSISTENZA E NON DI RAPPRESENTANZA
LA PROCEDURA PRESUPPONE LA PRESENZA DELLE PARTI INNANZI AL MEDIATORE
Ordinanza Tribunale di Pavia, dott. Giorgio Marzocchi 18-05-2015
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 356/2015