ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Paolo Maria Tosi
La disposizione di cui all’art. 119 T.U.B., prevede a carico della banca un obbligo che ha il suo fondamento in esigenze di tutela della clientela e nella professionalità propria della banca.
Ciò non esclude che tale obbligo, la cui gravosità deve essere rapportata alla molteplicità dei rapporti intessuti dalla banca, debba essere contenuto entro convenienti limiti di tempo. In questo senso la limitazione entro il termine decennale corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l’espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame. In altre parole, sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall’interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al tempo stesso l’applicazione del termine.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Roma, Pres. Marvasi Rel. Carlomagno, con l’ordinanza depositata in data 10.04.2015, a scioglimento della riserva assunta in udienza.
Nel caso in esame, il cliente proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, il rilascio, da parte della banca, dei contratti di conto corrente conclusi oltre dieci anni prima della richiesta, delle delibere di affidamento e di ogni altro documento collegato. Il Tribunale disponeva con ordinanza il rigetto del ricorso.
Avverso tale provvedimento, veniva proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..
Il Tribunale, nel motivare il rigetto del reclamo, ha affermato alcuni principi di diritto utili a definire la portata del sopra citato art. 119 TUB.
In particolare, l’ordinanza de qua ha precisato che l’obbligo di conservazione di durata decennale posto a carico della banca dalla disposizione in esame, espressamente limitato alla sola documentazione contabile inerente alle singole operazioni poste in essere nel decennio, non possa essere oggetto di interpretazione estensiva, in modo da ricondurre detto obbligo anche ai contratti.
In sostanza, non può ritenersi vigente un obbligo di conservazione dei contratti a carico della banca a tempo indefinito, dal momento che “trattandosi di una materia il cui il bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti è compiuto direttamente e puntualmente dalla legge, non vi è spazio neanche per un’integrazione del contenuto del rapporto in base al principio di buona fede“.
Testo del provvedimento
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