ISSN 2385-1376
Testo massima
Con il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 art. 13, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione, cambia la formula relativa all’atto di precetto (art. 480 cpc), prevedendosi un ulteriore adempimento formale a carico del creditore.
Al secondo comma dell’art.480 cpc viene aggiunto un nuovo periodo che introduce l’onere per il creditore di avvertire il debitore della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo – mediante l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice – un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (c.d. saldo e stralcio e/o di rateizzazione del debito o dei pagamenti).
La norma è la seguente:
“1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 480, secondo comma, e’ aggiunto, in fine il seguente periodo: «Il precetto deve altresi’ contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.
Ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D.L., tuttavia, si precisa che la suindicata disposizione si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
La formula del precetto, salvo modifiche in sede di conversione, sarà dunque la seguente:
INTIMA E FA PRECETTO A
DEBITORE TIZIO, (CF omissis), nato a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis),
di pagare, entro e non oltre dieci giorni, dalla notifica del presente atto in virtù del titolo sopra indicato, con avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, le seguenti somme:
1)credito capitale
2)interessi
3)compenso precetto
TOTALE
oltre interessi fino al soddisfo, l’IVA come per legge, CPA, oltre spese successive secondo la vigente normativa.
Si avverte, altresì, il debitore a norma dell’art.480 cpc, cosi come come modificato dal decreto legge del 27.6.2015 n.83 art. 13, non ancora convertito in legge e vigente dal 27.6.2015 che può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Salvis Juribus
Avv.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 350/2015