ISSN 2385-1376
Testo massima
La dicitura “il pagamento è avvenuto contestualmente alla firma”, contenuta all’interno di un atto pubblico di compravendita, non certifica che il pagamento sia avvenuto alla presenza del Notaio rogante e, dunque, non ha efficacia pienprobante, ai sensi dell’art. 2700 c.c., sino a querela di falso (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. II, n. 1417/2011).
Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. Terza, Pres. Giuseppe Romeo Rel. Massimiliano Noccelli, nella sentenza del 21 gennaio 2015 n. 180.
La sentenza è espressione di un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza della Cassazione, la cui estrinsecazione è la sentenza n. 25213 del 27 novembre 2014.
Nella fattispecie in esame era accaduto che, la società appellava la sentenza di primo grado che rigettava il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di erogazione di finanziamenti europei, per l’ammodernamento delle aziende agricole, della Comunità Mondana, unitamente all’impugnazione del bando deducendone l’illegittimità, irragionevolezza, illogicità e contrasto con le previsioni degli artt. 35, comma 22, del d.l. 223/2006, e 49, comma 1, d. lgs. 231/2007.
La clausola del bando prevedeva che, per l’assegnazione del contributo per l’ammodernamento delle aziende agricole, era necessario dimostrare di avere effettivamente sostenuto le spese inerenti alle operazioni alle quali si riferisce la richiesta di finanziamento, e richiedeva che i relativi pagamenti fossero stati eseguiti mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, mandato di pagamento o carta di credito, con esclusione di modalità alternative e, in particolare, del pagamento per contanti o per assegni (sia bancari che circolari), modalità, quest’ultima, riconosciuta valida dalla legge.
A rigore delle norme del bando, si escludeva quindi che l’assegno potesse attestare i pagamenti a dimostrazione dei quali poter ottenere il finanziamento.
Tuttavia, al fine di ottenere l’accoglimento della domanda, l’appellante ha ritenuto di poter dimostrare in subordine l’avvenuto pagamento mediante l’atto pubblico di compravendita, atteso che, esso costituirebbe piena prova dello stesso.
Il Consiglio di Stato, aderendo alla giurisprudenza della Cassazione, ha ritenuto che: la dicitura “il pagamento è avvenuto contestualmente alla firma“, contenuta all’interno di un atto pubblico di compravendita, non certifica che il pagamento sia avvenuto alla presenza del notaio rogante e, dunque, non ha efficacia pienprobante, ai sensi dell’art. 2700 c.c., sino a querela di falso (v., ex plurimis, Cass., sez. III, 27.11.2014, n. 25213).
Testo del provvedimento
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