ISSN 2385-1376
Testo massima
Deve ritenersi pacifico il presupposto, quantomeno dello stato di grave difficoltà economica, della società che, nel corso dell’istruttoria per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, abbia richiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare. Tale richiesta, invero, risulta a sua volta fondata sul presupposto strutturale dello stato di crisi dell’imprenditore.
In circostanze del genere, è dunque legittima la segnalazione in Centrale Rischi, ricorrendone i presupposti sostanziali.
È a carico del cliente segnalato la prova che, nel caso in cui il preavviso di segnalazione fosse stato più ampio, egli sarebbe stato in grado di porre in essere misure concretamente atte ad evitare la segnalazione stessa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano, con la sentenza n. 1865, del 17 gennaio 2015.
Nel caso di specie, la società proponeva domanda di accertamento per accertare l’illegittimità della propria segnalazione “a sofferenza” in C.R. della Banca d’Italia, contestando altresì l’inesattezza della cifra segnalata dalla banca, deducendo l’esistenza di un debito notevolmente inferiore rispetto la cifra oggetto di segnalazione.
Con il provvedimento in esame, il Tribunale, richiamando un proprio precedente (ordinanza del 14.01.2015), ha ribadito il principio secondo cui, la pendenza di una procedura di concordato preventivo, sia attestazione di una condizione di illiquidità correlata ad un oggettivo stato di difficoltà, tale da qualificare la posizione del credito in termini di “sofferenza“, e da potersi ragionevolmente ritenere che la società non sia nelle condizioni di poter adempiere alle proprie obbligazioni.
È legittima, pertanto, la segnalazione della sofferenza in C.R. della Banca d’Italia, ove risulti documentalmente dimostrata la situazione di ‘grave difficoltà economica’, ai limiti dell’insolvenza, derivante dalla richiesta di accesso alla procedura di concordato preventivo e dall’istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.. Del resto, il presupposto oggettivo per l’accesso a tale procedura, è proprio lo stato di crisi della società.
La ricorrente contestava altresì l’illegittima condotta della banca, deducendo il breve preavviso della comunicazione della segnalazione.
Sul punto, il Tribunale ha precisato che è onere del soggetto segnalato provare che un preavviso di segnalazione più ampio avrebbe consentito di porre in essere misure atte ad evitare la segnalazione stessa. Onere rimasto inadempiuto nel caso di specie, non avendo per giunta la banca ricevuto alcun pagamento teso alla riparazione dei debiti.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto legittima la contestata segnalazione in Centrale Rischi da parte dell’intermediario, in attuazione degli obblighi di cui alla Circolare n. 139/91 della Banca d’Italia.
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Testo del provvedimento
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