ISSN 2385-1376
Testo massima
Procedimento patricinato dall’avv.Maria Luigia Ienco
L’Agenzia delle Entrate di Napoli ha rilasciato le informazioni contenute nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria.
Trova così applicazione pratica la nuova discipliana di cui all’art. 492 bis cpc.
In particolare, è accaduto che un creditore, per mezzo del suo avvocato, chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Napoli autorizzazione ad accedere, direttamente ex art.155 quinquies disp att cpc, alle banche dati della pubblica amministrazione per ottenere le informazioni nelle stesse contenute, tra cui: anagrafe bancaria; anagrafe tributaria; pra; enti previdenziali.
Ebbene a seguito della detta autorizzazione, il creditore ha ottenuto le prime risultanze dall’Anagrafe Tributaria acquisendo i seguenti dati utili:
DICHIARAZIONI FISCALI TELEMATICHE;
BANCA DATI CATASTALE; FABBRICATI E TERRENI;
NEGOZI GIURIDICI.
L’applicazione della normativa era stata messa in discussione da chi aveva sostenuto che in assenza dei decreti attuativi non fosse possibile ottenere l’accesso alle dette banche dati.
Sul punto, per chiarire l’iter normativo e gli orientamenti dei Giudici, si rimanda alle precedenti pubblicazioni tra cui si evidenzia per completezza di motivazione l’autorizzazione resa dal Tribunale di Avellino, 06.06.2015, Presidente dott. G. A. Marena (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-492-bis-l-accesso-telematico-diretto-del-creditore-e-ammesso-in-attesa-dei-decreti-attuativi.html).
Ogni interpretazione restrittiva è contraria alla volontà del legislatore il quale ha inteso dare efficacia ed efficienza alle azione dirette al recuper del credito.
I precedenti:
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL TRIBUNALE DI AVELLINO AUTORIZZA L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Attestata l’impossibilità del collegamento, il presidente autorizza l’accesso diretto del creditore
Decreto Tribunale di Avellino, Pres. Antonio Giovanni Marena 31-03-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: ANCHE IL TRIBUNALE DI TARANTO ACCOGLIE LA RICHIESTA DEL CREDITORE
In mancanza dei regolamenti attuativi, il creditore potrà avere accesso diretto alle banche dati
Decreto Tribunale di Taranto, dott.ssa Francesca Zanna 13-05-2015
ART.492 BIS CPC: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ CHIEDERE LE INFORMAZIONI DIRETTAMENTE AI GESTORI DELLE BANCHE DATI
L’accesso alle banche dati è immediato, anche in assenza dei decreti attuativi
Ordinanza Tribunale di Napoli, dott.ssa Monica Cacace 05-05-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: ANCHE IL TRIBUNALE DI NAPOLI ACCOGLIE LA RICHIESTA DEL CREDITORE
In mancanza dei regolamenti attuativi il creditore potrà avere l’accesso diretto alle banche dati
Ordinanza Tribunale di Napoli, Pres. Azzariti Fumaroli Francesco Saverio 02-04-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE HA ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI PUBBLICHE
La nuova disciplina è immediatamente operativa e non richiede un previo tentativo di pignoramento
Ordinanza Tribunale di Pavia, Dott. Balba 25-02-2015
PIGNORAMENTO MOBILIARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE ALL’ANAGRAFE DEI CONTI CORRENTI
Il creditore procedente può essere autorizzato a chiedere tutte le informazioni per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.
Ordinanza Tribunale Mantova, dott.ssa Laura De Simone 03-02-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD AUTORIZZA IL CREDITORE
Possibile la consultazione diretta delle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c.
Decreto Tribunale Napoli Nord, Dott. Caria 23-12-2014
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 323/2015