ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini di una corretta applicazione dell’art.492 bis cpc la generica formulazione “
quando le strutture non siano funzionanti”, deve essere interpretata estensivamente in modo da ricomprendervi tutti i casi di non funzionamento delle strutture tecnologiche derivante non solo da motivi tecnici ma anche da motivi giuridici, ivi compresa l’omessa emanazione dei decreti di attuazione“.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Pres. Marena, nel decreto del 6 giugno 2015.
Il decreto in esame si colloca nell’ambito della problematica relativa all’applicazione e all’applicabilità dell’art. 492 bis c.p.c. letta in combinato disposto con l’art.155 quinquies disp att cpc, facendo chiarezza sulla portata operativa della norma.
Invero, all’indomani dell’entrata in vigore della detta norma, nonostante i Tribunali si siano espressi positivamente, autorizzando l’Ufficiale prima e il creditore poi ad accedere alla banche dati della pubblica amministrazione, i creditori si sono trovati di fronte ad uffici che, senza alcuna legittimazione, hanno ritenuto di non dover dar seguito al provvedimento dell’autorità giudiziaria.
In particolare, gli Uffici invece di dare esecuzione ad un comando proveniente dall’Autorità Giudiziaria hanno, ex abrupto, interpretato la norma ritenendo che la dicitura di cui all’art.155 quinquies disp att cpc “quando le strutture tecnologiche non sono funzionanti” fosse da equiparare all’omessa emanazione dei decreti di attuazione.
Orbene, il Presidente di sezione delegato del Tribunale di Avellino, fa luce e chiarezza adottando un’interpretazione estensiva del combinato disposto dell’art. 492 bis e 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c., rilevando ineccepibilmente che,
in attesa dei decreti attuativi della norma, e ai fini di un corretto svolgimento della procedura esecutiva la disposizione debba essere interpretata nel senso che l’autorizzazione all’accesso alle banche dati vada concessa al creditore in tutte quelle ipotesi non solo di mal funzionamento delle strutture tecniche ma anche nei casi di impedimenti giuridici quali l’omessa emanazione dei decreti di attuazione.
In altri termini, il creditore, una volta ottenuta l’autorizzazione del presidente del Tribunale, può, accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazione atteso che la norma di cui sopra è già completa nella sua formulazione.
Tale decisione conferma le autorizzazioni già rese in altri Uffici Giudiziari tra cui si veda Tribunale di Mantova, 3 febbraio 2015, Dott.ssa Laura De Simone per cui “il creditore può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c.”.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare i seguenti provvedimenti:
ART.492 BIS CPC: IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ CHIEDERE DIRETTAMENTE AI GESTORI DELLE BANCHE DATI LE INFORMAZIONI IN ESSE CONTENUTE
L’accesso alle banche dati è immediato, anche in assenza dei decreti attuativi
Ordinanza Tribunale di Napoli, dott.ssa Monica Cacace 05-05-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE HA ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI PUBBLICHE
La nuova disciplina è immediatamente operativa e non richiede un previo tentativo di pignoramento.
Ordinanza Tribunale di Pavia, Dott. Balba 25-02-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: ANCHE IL TRIBUNALE DI NAPOLI ACCOGLIE LA RICHIESTA DEL CREDITORE
In mancanza dei regolamenti attuativi il creditore potrà avere l’accesso diretto alle banche dati
Ordinanza Tribunale di Napoli, Pres. Azzariti Fumaroli Francesco Saverio 02-04-2015
PIGNORAMENTO MOBILIARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE ALL’ANAGRAFE DEI CONTI CORRENTI
Il creditore procedente può essere autorizzato a chiedere tutte le informazioni per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.
Ordinanza Tribunale Mantova, dott.ssa Laura De Simone 03-02-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL TRIBUNALE DI AVELLINO AUTORIZZA L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
ATTESTATA L’IMPOSSIBILITÀ DEL COLLEGAMENTO, IL PRESIDENTE AUTORIZZA L’ACCESSO DIRETTO DEL CREDITORE
Il Tribunale di Avellino dispone che l’ufficiale giudiziario acceda alle banche dati di cui all’art.492 bis c.p.c..
Decreto | Tribunale di Avellino, Pres. Antonio Giovanni Marena | 31-03-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD AUTORIZZA IL CREDITORE
POSSIBILE LA CONSULTAZIONE DIRETTA DELLE BANCHE DATI DI CUI ALL’ART. 492 BIS C.P.C.
In mancanza di collegamento telematico diretto a disposizione degli Ufficiali Giudiziari, il creditore ai sensi dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. – formulata la relativa istanza, può rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (di cui all’art. 492 bis c.p.c.), su autorizzazione del Presidente del Tribunale.
Decreto | Tribunale Napoli Nord, Dott. Caria | 23-12-2014
Testo del provvedimento
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