ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come integrato dall’art. 8 D. Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione, si propone davanti al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche nel caso che, a decorrere dal 13 settembre 2013 – data di efficacia del predetto D. Lgs. n. 155 del 2012 – la porzione del territorio della sede distaccata soppressa sia stata attribuita al circondario di un tribunale diverso.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro Rel. Barreca, con ordinanza n. 6276 del 26 marzo 2015.
Nel caso di specie, il Tribunale di Latina emetteva ordinanza con la quale rigettava l’eccezione di litispendenza, sollevata dal creditore opposto nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a mezzo della quale veniva dedotta la pendenza di identico giudizio di opposizione, dinanzi al Tribunale di Cassino, avverso il medesimo decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta.
Il Tribunale di Latina precisava che non fosse configurabile una vera e propria ipotesi di litispendenza, dal momento che il Tribunale di Cassino non era funzionalmente competente a conoscere della controversia, poiché il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso da un distaccamento del Tribunale di Latina prima della sua soppressione.
Avverso tale ordinanza, il creditore opposto proponeva regolamento di competenza per violazione dell’art. 39 c.p.c., comma 1.
Nel motivare il rigetto del ricorso, la Suprema Corte ha preliminarmente ribadito che, ai sensi della sopra citata norma codicistica, la prevenzione è determinata dalla citazione ovvero dal deposito del ricorso.
Nello specifico, il Collegio ha richiamato il principio già espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui “ai sensi dell’art. 643 c.p.c., ult. co., la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite, ma questa retroagisce alla data di deposito del ricorso” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 20596/07). Sulla scorta di tale presupposto, la Corte ha chiarito che la data di notificazione dell’atto di citazione in opposizione sia del tutto irrilevante ai fini della determinazione del momento della pendenza della lite.
Chiarite le problematiche procedurali attinenti all’istituto della prevenzione, il Collegio ha, dunque, affrontato i contestati profili concernenti il conflitto di competenza. Sul punto, l’ordinanza in commento, ha precisato che l’art 645 c.p.c., nell’individuare la competenza dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale deve essere proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo, stabilisce “una competenza funzionale non derogabile neanche per motivo di continenza o connessione“, con la conseguenza che, nel caso de quo, il giudizio di opposizione si sarebbe dovuto radicare presso la Sezione Distaccata di Gaeta.
Sulla scorta di tale premessa, è stato risolto il conflitto generato dal fatto che “nelle more tra l’emissione del decreto ingiuntivo e la notificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., ha acquistato efficacia il D. Lgs. 155/2012, in forza del quale è stata soppressa la sezione distaccata di Gaeta, facente parte del Tribunale di Latina e la porzione di territorio corrispondente alla sezione distaccata di Gaeta è stata attribuita al circondario di Cassino”.
L’art. 9 del D. Lgs. n.155/2012, modificato dall’art. 8 D. Lgs n. 14/2014, ha, invero, positivizzato il principio già diffusamente dettato dalla Suprema Corte in tema di rapporto tra sede principale di Tribunale e sezione distaccata, precisando che quest’ultima costituisca un’articolazione interna della prima, pertanto priva di rilevanza esterna, con la conseguenza che il rapporto tra sede principale e sezione distaccata non possa mai generare una questione di competenza. Principio, questo, esteso anche al caso in cui, per effetto del nuovo assetto territoriale dei Tribunali determinato dai provvedimenti citati, le porzioni territoriali prima assegnate alle sezioni distaccate di determinati tribunali, siano poi state attribuite a tribunali diversi rispetto a quelli che ne erano l’originaria sede principale.
Alla luce del citato principio diritto e del sillogismo esposto, la decisione in commento ha dunque chiarito che nel caso in esame, per il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dalla Sezione Distaccata di Gaeta (poi soppressa), fosse competente il Tribunale di Latina, quale originaria sede principale, nonostante il territorio del distaccamento soppresso fosse poi stato attribuito al circondario del Tribunale di Cassino.
Testo del provvedimento
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