ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare – qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell’importo incassato dalla banca – se la convenzione relativa all’anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto): solo in tale ipotesi la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all’ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito sia invece posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti, con la conseguenza che né l’imprenditore durante l’amministrazione controllata, né gli organi concorsuali, ove alla prima procedura ne sia conseguita altra, hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse, anziché porle in compensazione con il proprio credito.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini, con sentenza depositata in data 18.12.2014.
Nel caso in esame, la Società in concordato preventivo conveniva in giudizio la Banca assumendo di averle ceduto, quando ancora in bonis, alcuni crediti al fine di ottenere anticipazioni. Successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo ed alla relativa omologa, la Banca incassava alcuni dei predetti crediti. la Società in concordato preventivo, dunque, deducendo che, dal momento che le cessioni di credito non erano state notificate ai debitori ceduti con atto avente data certa anteriore al deposito della domanda di concordato, ai sensi dell’articolo 45 l.f., gli incassi delle anticipazioni ricevuti successivamente al deposito della domanda di concordato dovevano essere versati sui conti correnti della società.
In virtù di tali assunti, la società istante chiedeva la condanna della Banca al pagamento della corrispondente agli incassi delle anticipazioni ricevuti dopo il deposito della domanda di concordato.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale contestava nel merito la domanda attorea, eccependo il proprio diritto a compensare le somme incassate in esecuzione delle operazioni di anticipazione, con il credito relativo alle anticipazioni erogate al cliente, in virtù di patto di compensazione contenuto in scrittura avente data certa anteriore alla domanda di concordato.
Il Tribunale di Reggio Emilia, nel motivare il rigetto della domanda attorea, ha richiamato a fondamento delle proprie statuizioni i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il Giudice adito ha ritenuto fondata l’eccezione di compensazione articolata dalla Banca, evidenziando che, in materia di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, nell’ipotesi in cui la relativa convenzione, avente data certa anteriore a quella della domanda di concordato preventivo, contenga il c.d. patto di compensazione, l’istituto di credito potrà legittimamente compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente. L’eccezione di compensazione articolata dalla Banca risulta pertanto idonea a paralizzare la domanda di restituzione delle somme incassate, articolata dal correntista, anche con riguardo ad operazioni avvenute in epoca antecedente all’ammissione del correntista medesimo al concordato preventivo.
Nel caso di specie, risultava soddisfatta la condizione sopra individuata, atteso che nel contratto di anticipazione avente data certa anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo – risultava espressamente previsto che “la banca è autorizzata ad annotare in conto e comunque a compensare -a soddisfazione del proprio credito per le anticipazioni erogate al cliente- le somme da essa incassate in esecuzione delle suddette operazioni di anticipazione“.
In conclusione, appurata la previsione di un patto di compensazione, il Tribunale ha ritenuto fondata la relativa eccezione sollevata dalla Banca, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Per approfondimenti, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
CONCORDATO PREVENTIVO: È LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE
SE IL RAPPORTO BANCARIO PROSEGUE IN CORSO DI PROCEDURA, OPERA ANCHE IL PATTO DI COMPENSAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Monza, dott. Mirko Buratti | 27-11-2013
Ove il rapporto bancario prosegua nel corso della procedura concordataria, gli importi pervenuti alla Banca successivamente alla data di deposito della domanda di concordato preventivo con riserva sono legittimamente incamerati dall’Istituto, ove trattenuti per effetto di validi ed opponibili patti di compensazione tra crediti e debiti, fino al provvedimento di sospensione dei rapporti bancari.
È legittima la condotta della Banca che operi la compensazione debiti/crediti con riferimento alle operazioni di “anticipazione bancaria regolate in conto corrente”, effettuate dalla Banca prima dell’ammissione della Società correntista alla procedura di concordato preventivo, in presenza di un contratto di conto corrente che è proseguito dopo l’apertura della procedura di pre-concordato fino al momento della sospensione del rapporto.
Quando il rapporto bancario prosegue nel corso della procedura concordataria, con piena efficacia di tutte le clausole pattizie ad esso riconducibili, anche il patto di compensazione, inscindibilmente interdipendente all’operazione creditizia è destinato ad operare in corso di procedura, finchè non intervenga una causa di scioglimento del rapporto, e ciò in deroga al principio di parità di trattamento dei creditori che impedisce il pagamento.
ESECUZIONE PRESSO TERZI: LA BANCA PUÒ ECCEPIRE LA COMPENSAZIONE AL FALLIMENTO SE LE SOMME NON SONO ASSEGNATE
LA COMPENSAZIONE NON È PRECLUSA DALLA POSITIVA DICHIARAZIONE EX ART. 547 CPC, SE L’ESECUZIONE INDIVIDUALE È DIVENUTA IMPROCEDIBILE
Sentenza | Cassazione civile, Pres. Ceccherini, Rel. Nazzicone | 04-03-2015 | n.4380
In tema di pignoramento individuale presso terzi di somma depositata su conto corrente bancario, non è precluso al terzo che abbia reso la dichiarazione positiva ex art. 547 cpc, nel procedimento espropriativo, dichiarato improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, di eccepire, nel giudizio ordinario intrapreso dal fallimento in luogo del debitore per il pagamento del saldo del conto corrente, la compensazione con riguardo al credito vantato dalla banca verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente, ai sensi della Legge Fallimentare ex art. 56 (R.D. n. 267 del 1942).
Testo del provvedimento
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