ISSN 2385-1376
Testo massima
Il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti, ovvero la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva.
Orbene, in questa, la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato; la trascrizione dell’atto completa il pignoramento ed, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.
In assenza della trascrizione, non potendo il giudice dell’esecuzione dare corso all’istanza di vendita, il processo esecutivo non può proseguire, determinandosi una situazione di improcedibilità o di estinzione cd. atipica od anticipata del processo.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, Pres. Salmè Rel. Barreca, con sentenza n. 7998, depositata in data 20.04.2015.
Nel caso in esame, la Suprema Corte veniva chiamata a pronunciarsi sull’istanza di cassazione della decisione della Corte di Appello di Catania, che aveva confermato la statuizione di rigetto di due reclami proposti ai sensi dell’art. 630 c.p.c., contro altrettante ordinanze di estinzione di una procedura esecutiva immobiliare.
In particolare, la Corte di merito aveva accertato che la notifica del pignoramento immobiliare era stata effettivamente eseguita nell’interesse sia del creditore pignorante sia in nome del difensore, ma la trascrizione dell’atto era stata effettuata a favore del solo assistito. Il difensore non aveva inoltre svolto alcun atto di intervento nella procedura esecutiva radicata nell’interesse del creditore pignorante, il quale aveva successivamente rinunciato agli atti del giudizio.
La Cassazione, nel motivare il rigetto del ricorso, ha tracciato in maniera compiuta la fattispecie del pignoramento immobiliare, evidenziandone la complessa strutturazione.
Ai sensi dell’art. 555 c.p.c., il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto contenente la precisa indicazione dei beni e dei diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, oltre che l’ingiunzione prevista di cui all’art. 492 c.p.c.. Subito dopo la notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che provvede alla trascrizione dell’atto ed alla restituzione di una delle note.
Ai sensi dell’art. 629 c.p.c., il processo esecutivo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.
La questione decisa dai giudici di legittimità ha dunque riguardato la possibilità di riconoscere la posizione di creditore pignorante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 629, comma 1, c.p.c., anche a colui che abbia notificato ma non trascritto a suo favore l’atto di pignoramento.
La Cassazione ha evidenziato la sussistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali aventi ad oggetto l’esatta individuazione del momento perfezionativo del pignoramento immobiliare.
Secondo un primo orientamento, il momento perfezionativo del pignoramento andrebbe individuato nella notificazione dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c., contenuta nell’atto notificato ai sensi dell’art. 555 c.p.c., mentre la trascrizione costituirebbe un elemento meramente integrativo dell’efficacia nei confronti dei terzi (Cassazione civile, sezione III, 16 settembre 1997, n. 9231; Cassazione civile, 27 marzo 1965, n. 525 )
Secondo quanto invece affermato nell’ambtio di un più recente orientamento, la trascrizione dell’atto di pignoramento sarebbe invece elemento indispensabile per realizzare la funzione del processo di esecuzione immobiliare (Cassazione civile, sezione III, 18 agosto 2011, n. 17367).
A tale ultima posizione si è allineata la Suprema Corte con la pronuncia in commento. I giudici di legittimità hanno infatti riconosciuto alla trascrizione dell’atto di pignoramento non solo un rilevanza sostanziale, visti gli effetti previsti dagli artt. 2913 e 2918 c.c., ma processuale, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 561 e 562 c.p.c., che impediscono al giudice dell’esecuzione di ordinare la vendita del bene immobile nel caso in cui il pignoramento non sia stato trascritto.
La Cassazione, dunque, non solo ha precisato che la trascrizione è elemento necessario per consentire al pignoramento di esplicare tutti i suoi effetti, ma ha altresì escluso la possibilità di dare seguito ad una istanza di vendita di un bene immobile, nel caso risulti insussistente il requisito della preventiva trascrizione del pignoramento.
I giudici di legittimità hanno pertanto chiarito che il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali cui corrispondono due diversi adempimenti, deve essere configurato come fattispecie a formazione progressiva.
La notificazione dell’ingiunzione ai sensi dell’art. 492 c.p.c. ha una propria, autonoma rilevanza, perché produttiva di effetti processuali e sostanziali nell’ambito dei rapporti tra creditore pignorante e debitore esecutato, segnando l’inizio del processo esecutivo e l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato.
La trascrizione nei registri immobiliari è tuttavia indispensabile per completare e perfezionare il pignoramento nella forma disciplinata dall’art. 555 c.p.c., poiché non solo esplica effetti sostanziali nei confronti dei terzi e funzione di pubblicità – notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma costituisce altresì presupposto imprescindibile affinché il giudice dell’esecuzione possa dare seguito all’istanza di vendita del ben pignorato.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 629 c.p.c., il giudice non può pertanto dare corso alla istanza di vendita ed il processo esecutivo si estingue, laddove l’atto di pignoramento non sia stato soggetto a trascrizione perché, in questo caso, verrebbe a determinarsi una situazione di improcedibilità o estinzione c.d. atipica od anticipata del processo esecutivo.
In applicazione degli enunciati principi, la Corte di Cassazione ha, dunque, disposto il rigetto del ricorso.
Testo del provvedimento
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