ISSN 2385-1376
La prova della scientia decoctionis in capo ad un istituto di credito, in quanto operatore qualificato, non può essere desunta dai bilanci, a meno che dagli stessi non emerga in maniera evidente l’insufficienza patrimoniale della società, ossia una perdita di esercizio rilevante.
Solo i bilanci dai quali emerga una immediata evidenza di una situazione negativa e che non richiedano un’accurata indagine per accertarne l’irregolarità, possono essere rilevanti ai fini della conoscenza dell’insolvenza.
Il solo dato della pendenza di procedure esecutive e monitorie a carico della società fallita non può assurgere a prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al convenuto in revocatoria, anche se si tratti di una banca, stante la mancanza di una presunzione di conoscibilità di tali elementi da parte dei terzi.
Questi sono i principi espressi nella sentenza n. 2360, pubblicata il 25.05.2015 dalla Corte di Appello di Napoli, nell’ambito di una controversia relativa ad un’azione revocatoria promossa da un fallimento in danno di una banca, in merito alla conoscenza dello stato di insolvenza.
In particolare, il fallimento, soccombente in primo grado, proponeva appello sul presupposto che la banca fosse stata a consocenza dello stato di insolvenza per effetto delle rilsultanze emergenti dai bilanci, le quali sarebbero state negative in virtù di riclassificazioni delle voci di bilancio operate successivamente dalla curatela, che aveva rilevato delle irregolarità.
La Corte partenopea ha respinto l’appello, disponendo altresì la condanna al pagamento delle spese, evidenziando che le risultanze dei bilanci possono sì essere rilevanti ai fini della prova della scientia decotionis nei confronti dell’Istituto di credito, ma a condizione che il dato obbiettivo dell’insolvenza appaia chiaramente.
In mancanza di ciò, ove i dati emergenti dal bilancio non siano di immediata evidenza ma necessitino di accurata indagine per accertarne l’irregolarità, non è possibile trarre alcuna considerazione. Tale regola non muta nemmeno quando il convenuto in revocatoria sia un operatore qualificato come un istituto di credito.
Analogamente, non possono dirsi rilevanti le eventuali procedure esecutive e monitorie promosse a carico della società fallita, stante la mancanza di una presunzione di conoscibilità di tali elementi da parte dei terzi.
Per approfondimenti in tema di revocatoria fallimentare e requisito soggettivo, si rinvia ai seguenti precedenti, oggetto di commento su questa Rivista.
REVOCATORIA FALLIMENTARE: AI FINI DELLA SCIENTIA DECOTIONIS, È IRRILEVANTE L’IPOTECA VOLONTARIA
COSTITUISCONO IDONEO ELEMENTO DI PROVA LE IPOTECHE LEGALI ISCRITTE DALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE
Sentenza Tribunale di Napoli, VII Sezione, Giudice Pres. dott. Di Nosse 13-04-2015 n.5390
REVOCATORIA FALLIMENTARE: PROVA DELLA SCIENTIA DECOTIONIS: IRRILEVANTE L’ANDAMENTO DEL CONTO CON SCONFINAMENTI E/O SCOPERTI
IL RICORSO ALLE PRESUNZIONI NON PUÒ TRADURSI IN UNA PRESUNZIONE DI ESISTENZA FONDATA SULLA MERA POSSIBILITÀ DI ACQUISIZIONE
Sentenza Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione, Pres. Lopiano – Rel. Candia 30-01-2015 n.539
REVOCATORIA FALLIMENTARE: SONO IRRILEVANTI LE SEGNALAZIONI RELATIVE AL SOLO SCONFINAMENTO TRA ACCORDATO E UTILIZZATO
TALI SEGNALAZIONI NON CONSENTONO DI RITENERE RAGGIUNTA CON CERTEZZA LA PROVA DELLA CONOSCENZA DA PARTE DELLA BANCA DELLO STATO DI INSOLVENZA
Sentenza Corte di Appello di Napoli, giudice relatore dott. Dacomo 15-01-2015 n.190
REVOCATORIA FALLIMENTARE: AI FINI DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS NON RILEVA LA CLASSIFICAZIONE A SOFFERENZA DEL CONTO
È ONERE DEL CURATORE DIMOSTRARE LA EFFETTIVA CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DELL’IMPRENDITORE
Sentenza Tribunale di Napoli, dott.ssa Alessia Notaro 09-01-2015 n.285
Testo del provvedimento
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