ISSN 2385-1376
Testo massima
Tutti possono partecipare all’asta tranne il debitore, ossia colui che è assoggettato ad esecuzione forzata per il soddisfacimento del proprio debito.
Sono, dunque, ammessi alla partecipazione il terzo proprietario dell’immobile pignorato, il debitore solidale, che non è parte del processo esecutivo, e il diverso condebitore, nonostante l’univocità del titolo e del pignoramento.
Nel tempo è stato affermato il principio secondo il quale le norme che pongono divieti alla partecipazione alla vendita pubblica sono di carattere eccezionale e, pertanto, non sono analogicamente applicabili ad altre ipotesi.
In tale ottica non è vietata la partecipazione del coniuge del debitore, ancorchè in comunione dei beni, salvo che sia provato l’accordo interpositorio fittizio o reale con l’esecutato, mentre il divieto si estende agli eredi del defunto debitore.
L’intervento dell’erede all’asta, quindi, è possibile fino a quanto il debitore sia in vita, perché, in caso contrario, l’erede è soggetto alle stesse preclusioni del debitore esecutato.
Ancora non possono acquistare i beni pignorati il concessionario alla riscossione coattiva di cui all’art. 55 del DPR 29/9/1973, modificato dal D.lgs. 29/2/1999 n. 46, il genitore esercente la potestà, il tutore e il protutore sui beni del minore (artt.323 e 378 cc), i pubblici ufficiali rispetto ai beni che sono venduti con il loro ministero ed, a pena di annullabilità dell’atto, coloro che per legge o per atti della pubblica utilità, amministrano beni altrui rispetto ai beni medesimi (art. 1471 cc). In altri termini, il divieto riguarda il Giudice dell’Esecuzione, il cancelliere e l’ufficiale giudiziario che ha effettuato il pignoramento, il professionista delegato, il custode dei beni pignorati e l’amministratore giudiziario.
La violazione del diritto di partecipazione sancito a pena di nullità può essere rilevato d’ufficio dal Giudice, quando, invece, il divieto è previsto a pena di annullabilità la sua violazione deve essere fatta valere dall’interessato con opposizione agli atti esecutivi.
FOCUS
È vietata la partecipazione all’asta del debitore. La ragione di tale divieto deve essere individuata nel pericolo di turbativa della vendita, in quanto la presenza del debitore potrebbe disincentivare la partecipazione dei terzi.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 283/2015