ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Francesco Balestrazzi del foro di Catania
Ai fini dello scrutinio sull’usura, è irrilevante la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un ‘non tasso’ od un ‘tasso creativo’, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
L’usurarietà dei soli interessi moratori travolge esclusivamente gli stessi, non anche i corrispettivi legittimamente pattuiti. In tal caso, la clausola che prevede gli interessi moratori, in quanto nulla, è e resta tamquam non esset, mentre viene rispettata una regola, quella degli interessi corrispettivi, che sarebbe destinata ad operare anche se la clausola nulla non fosse stata mai prevista.
È legittimo il piano di ammortamento alla francese, non derivando dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo, con ordinanza depositata in data 14.05.2015.
Nel caso in esame, i clienti proponevano ricorso ex art. 702 bis cpc, al fine di ottenere dalla Banca la restituzione delle somme che si assumevano indebitamente versate all’istituto di credito in forza di contratto di mutuo. In particolare, i ricorrenti deducevano l’applicazione di un tasso di interessi superiore a quello soglia, invocando la conseguente sanzione di cui all’art. 1815 c.c., articolando all’uopo domanda di ripetizione di indebito; in via subordinata, deducevano l’illegittimità dell’intercorso contratto di mutuo che, prevedendo un piano di ammortamento alla francese, comportava un’indebita ricapitalizzazione anatocistica degli interessi.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale concludeva per il totale rigetto delle doglianze attoree, chiedendo condanna degli istanti per lite temeraria.
Il Tribunale adito, nel disporre l’integrale rigetto di ciascuna delle istanze attoree, ha preliminarmente affermato la possibilità che “anche gli interessi moratori, non solo dunque i corrispettivi, possano essere censurati come usurari”. Decisivo, a tal proposito, a parere del Tribunale, il riferimento di cui all’art. 1 D.L. 394/2000, che rinvia “agli interessi convenuti a qualunque titolo”.
Precisato, quindi, “che lo scrutinio sulla non usurarietà debba essere effettuato sia sugli interessi corrispettivi, sia su quelli moratori”, il Tribunale ha poi precisato che “la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia debba essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro, come è stato invece isolatamente sostenuto in qualche pronuncia di merito”.
L’ulteriore precisazione fornita con il provvedimento in esame, afferisce alla ormai nota pronuncia della Suprema Corte n. 350/2013. Invero, il Tribunale di Catania ha ribadito che il riferimento operato dalla Cassazione alla “determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora”, debba essere inteso nel senso di “indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori”, risultando del tutto irrilevante, ai fini dello scrutinio sull’usura, la sommatoria fra i due tassi, in quanto tra loro alternativi.
L’ulteriore problematica analizzata dal Tribunale concerne l’individuazione delle conseguenze applicabili nell’ipotesi di usurarietà dei soli interessi moratori.
Sul punto, in assenza di precedenti di legittimità, il Giudicante ha ritenuto che la sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.p.c., investa i soli interessi moratori, rimanendo invece dovuti quelli corrispettivi, poiché fissati al di sotto della soglia di usura.
Tale conclusione risulta avvalorata dalla diversa natura e dall’autonoma funzione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: mentre i primi rappresentano il fisiologico corrispettivo del mutuo, i secondi, invece, assolvono ad una funzione risarcitoria, correlata all’eventuale inadempimento del mutuatario.
Ne deriva che “l’eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto”.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che “se il superamento del tasso soglia riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c., colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi, convenzionalmente fissati al di sotto della soglia”.
La doglianza attorea è stata in ogni caso disattesa dal Tribunale, in quanto radicalmente sfornita di sostegno probatorio.
Del pari infondate le censure relative alla dedotta illegittimità del calcolo delle rate in applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Sul punto, il Tribunale richiamando un consolidato orientamento di legittimità come di merito ha ribadito “la legittimità di una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l’imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale, risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell’art. 1194 c.c.”.
Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti oggetto di commento, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO EX ART.1283 CC
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SULLA SOLO QUOTA DI CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
MUTUI: VALIDO L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE IN QUANTO APPLICA L’INTERESSE SEMPLICE
IN CASO DI INADEMPIMENTO, L’EFFETTO ANATOCISTICO PRODOTTO DAGLI INTERESSI DI MORA È NORMATIVAMENTE DISCIPLINATO E CONSENTITO
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
CIASCUNA RATA COMPORTA LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED UNICAMENTE DE)GLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
MUTUO: VALIDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO PROGRESSIVO ALLA “FRANCESE”
NON SI VERIFICA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO IN QUANTO GLI INTERESSI SI CALCOLANO SULA QUOTA DI CAPITALE DECRESCENTE
MUTUI: PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” NON COMPORTA DI PER SÉ ANATOCISMO
IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI AVVIENE SEMPRE SOLO SUL CAPITALE RESIDUO
MUTUI: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON PRODUCE INTERESSI ANATOCISTICI
GLI INTERESSI SONO COMPUTATI SULLA SORTE CAPITALE DA RESTITUIRE E NON SUGLI INTERESSI DA CORRISPONDERE O CORRISPOSTI IN PRECEDENZA
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 281/2015