Testo massima
Il procedimento
disciplinare a carico dei notai si fonda sul principio accusatorio, di talché
la prova degli addebiti contestati è posta a carico dell’organo che ha promosso
il procedimento, mentre la prova della configurabilità di una circostanza
esimente è a carico del professionista incolpato. Ne consegue che in ipotesi di
contestazione concernente l’avvenuta redazione di un numero elevato di atti in
sequenza, con tempi molto ravvicinati tra una stipula e l’altra, l’onere di
provare la predisposizione del lavoro preparatorio e dei preventivi necessari
contatti diretti con le parti, grava sul professionista, unico soggetto in
grado di fornire la stessa.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Cassazione
civile, Seconda Sezione, Pres. Piccialli Rel. Picaroni, nella sentenza n.
8493 del 27 aprile 2015.
Nel caso di specie, un notaio vedeva infliggersi
dalla CO.RE.DI., Commissione Regionale di Disciplina del Veneto, Trentino
Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia, una sanzione pecuniaria di euro 10.000, per
aver svolto ricorrenti prestazioni professionali presso soggetti terzi, avvalendosi
della loro collaborazione, non riconducibili a specifiche esigenze dei clienti,
e per avere stipulato un elevato numero
di atti in unità di tempo non compatibili con il rispetto degli obblighi di
personalità, diligenza ed imparzialità della prestazione professionale. La
Corte di Appello di Venezia accoglieva il reclamo del notaio e rigettava quello
incidentale del rispettivo Consiglio Notarile, che proponeva ricorso lamentando
principalmente la violazione e falsa applicazione tanto della legge notarile
(artt. 47 e 51), quanto del codice deontologico (artt. 36, 37 e 42), nonché
degli artt. 112, 1115 e 132 del codice di procedura civile.
In particolare, il ricorrente Consiglio notarile
lamentava che la Corte d’appello, per superare il rilievo riguardante
l’eccessivo numero di atti stipulati in tempi ravvicinati, secondo una tempistica
non contestata dal notaio, avesse utilizzato argomenti non pertinenti e
comunque contrari alle regole della professione. Nello specifico, era
contestata l’affermazione secondo cui il tempo che risultava essere stato
impiegato per alcuni atti, non superiore a venti minuti, sarebbe stato un tempo
sufficiente “nel caso in cui l’atto
sia stato predisposto con la precisa generalità delle parti, sicchè occorra
semplicemente esaminare il documento di identità“, là dove la lettura
veloce delle clausole di stile avrebbe consentito, nel caso di specie, di
soffermarsi sulle clausole di maggior interesse, e la firma avrebbe richiesto
pochi secondi.
Dette doglianze sono state accolte dai Giudici di
legittimità, in quanto la Corte di Appello, nel valutare l’attività del
professionista, ha omesso di prendere in esame le connessioni tra i
comportamenti del medesimo e le spiegazioni da questo fornite. Come già
ribadito in precedenza, “il procedimento
disciplinare relativo ai notai si fonda sul principio accusatorio,
dall’applicazione del quale consegue che la prova degli addebiti contestati è
posta a carico dell’organo che ha promosso il procedimento, salvo che la prova
investa una circostanza esimente, nel qual caso l’onere probatorio è posto a
carico dell’incolpato. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui la contestazione a
carico del notaio riguardi la violazione del divieto di assistere in uffici
secondari nei giorni e nell’ora di assistenza presso la sede principale, la
scriminante, costituita dall’espressa richiesta delle parti contraenti di
redigere gli atti fuori della sede principale, deve essere dimostrata dal
professionista mentre la materialità del fatto addebitato è a carico dell’organo
che ha promosso l’iniziativa disciplinare” (Cass. ord. 11790/2011).
Per l’appunto,
l’onere della prova in merito al corretto svolgimento dell’iter di
preparazione e stipula degli atti rogati grava sul pubblico ufficiale, in
quanto solo lui può fornire tale prova (Cass. S. U. sent. 582/2008) e ciò non
può essere oggetto di presunzione, come invece è stato fatto dai Giudici di
secondo grado.
La Corte di Cassazione ha precisato, altresì, che,
ad ogni modo, la regolarità degli atti e la mancanza di lamentele da parte
della clientela non possono dimostrare, neppure indirettamente, la conformità
del comportamento del professionista ai doveri deontologici, posti a
salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonchè del decoro e
prestigio della classe notarile.
Il ricorso è stato, dunque, accolto e gli
Ermellini hanno cassato e rinviato, anche per le spese di giudizio, ad altra
sezione della Corte di Appello di Venezia, ove il notaio dovrà fornire la prova
di aver predisposto il lavoro preparatorio e dei preventivi necessari contatti
diretti con le parti in considerazione dell’avvenuta redazione di un numero
elevato di atti in sequenza, con tempi molto ravvicinati tra una stipula e
l’altra.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno