Testo massima
È valido ed efficace il contratto
di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere una preesistente
esposizione debitoria chirografaria.
Il mutuo fondiario, infatti, non
è un mutuo di scopo e, quand’anche l’operazione realizzata con il mutuo si
atteggiasse effettivamente nei termini di una sorta di ristrutturazione del
debito, implicante anche la novazione delle obbligazioni preesistenti, non ne
discenderebbe certo la nullità automatica del contratto cosi stipulato ma
resterebbe solo da verificarsi, da un lato, se quel contratto sia stato
effettivamente voluto (o non sia, piuttosto, meramente apparente e quindi
simulato); nonché, dall’altro, se l’operazione sia sorretta da una propria
causa e se sia o meno in qualche modo funzionalmente destinata all’elusione di
norme imperative (nel qual caso risulterebbe illecita, in tutto od in parte, ex
art. 1344 cod. civ.).
Così si è pronunziato il Tribunale di
Pescara, in persona della dott.ssa Anna Fortieri, in materia di validità del
contratto di mutuo fondiario, confermando, con decreto del 6 maggio 2015,
principi che ormai possono dirsi consolidati nella giurisprudenza di merito e di
legittimità.
La vicenda processuale nasce dal ricorso in
opposizione all’esecuzione presentato dal mutuatario nei confronti della banca
mutuante, sul presupposto della nullità e/o comunque della simulazione del
contratto di mutuo fondiario azionato in
executivis, dal momento che le somme erogate dalla banca erano state
pressoché integralmente utilizzate per l’estinzione dei precedenti rapporti
intercorrenti tra l’opponente e l’istituto di credito.
Le doglianze espresse dal mutuatario sono
note e già più volta superate da accorta giurisprudenza.
Si tratta di stabilire, essenzialmente, se
il contratto di mutuo fondiario sia da qualificarsi come mutuo “di scopo” e, in
caso contrario, se la destinazione delle somme all’estinzione di un precedente
debito chirografario sia comunque consentita dall’ordinamento e/o si presti a
censure di invalidità.
In proposito è lo stesso giudice, chiamato
a decidere preliminarmente sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione, a ricordare
quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ovverosia che il
contratto di mutuo fondiario non è un mutuo di scopo (cfr. Cass. 20 aprile
2007, n. 9511; Cass. 11 gennaio 2001, n. 317), e che comunque il concetto di
finanziamento è “idoneo a ricomprendere
non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di
restituzione nel tempo, ma anche quella – frequente nella prassi commerciale –
di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile”.
Ciò premesso, il Tribunale ha escluso che
una simile operazione economica possa in via automatica configurarsi come
illecita per assenza di causa.
In altri termini “il finanziamento dietro garanzia
ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si
prefiggono che può essere anche quello di utilizzo della somma per sanare
debiti pregressi verso la banca”.
Più complessa è la questione, quando si
analizzino i profili della possibile simulazione del mutuo (con dissimulazione
della concessione di una garanzia per debito preesistente) o della novazione (con
la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito).
Orbene, premesso che nel caso di specie non
è neppure risultata sufficientemente provata un’eventuale simulazione, il
Tribunale nota come la stessa Corte di Cassazione abbia escluso in via di
principio che possano configurarsi le due ipotesi di cui sopra.
In proposito, “[
] l’erogazione di un mutuo
ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario,
già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia
reale [può ben] integrare una
fattispecie di “procedimento negoziale indiretto”, nel cui ambito il
mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione di
un precedente debito chirografario”.
Quanto appena riportato, ad avviso del
Tribunale, sgombra il campo dall’ipotesi prospettata dall’opponente di radicale
invalidità del contratto de quo, in
quanto deve semplicemente accertarsi se quel contratto sia stato effettivamente
voluto (o non sia, piuttosto, meramente apparente e quindi simulato); nonché,
dall’altro, se l’operazione sia sorretta da una propria causa e se sia o meno
in qualche modo funzionalmente destinata all’elusione di norme imperative (nel
qual caso risulterebbe illecita, in tutto od in parte, ex art. 1344 cod. civ.).
In tal senso, escludendo (anche per assenza
di prova) la presenza di accordo simulatorio e/o di patto volto ad eludere
norme imperative nella fattispecie controversa, il Giudice ha notato che “proprio la destinazione delle somme mutuate
all’estinzione di pregresse esposizioni debitorie vale a dimostrare come la
volontà di entrambe le parti di concludere il contratto di mutuo effettivamente
vi sia stata”.
Diversi sarebbero i profili da analizzare
nota a margine il Tribunale in sede fallimentare, dove spesso si è dibattuto
in tema di mutuo fondiario volto a ripianare la precedente esposizione
chirografaria, ma per profili del tutto estranei alla vicenda de qua, che involgono, ad esempio,
l’opponibilità dell’ipoteca alla massa fallimentare, ex art. 39, quarto comma,
T.U.B. o la configurabilità di un mezzo anomalo di pagamento, od ancora
l’ammissibilità conseguentemente della revocatoria fallimentare.
Per tutte le argomentazioni riportate,
pertanto, il Giudice abruzzese ha rigettato la richiesta di sospensione della
procedura esecutiva, con condanna al pagamento delle spese della fase
cautelare, assegnando al ricorrente termine di 90 giorni per l’instaurazione
del giudizio di merito.
Per approfondimenti sulla questione si rinvia
ai seguenti precedenti giurisprudenziali:
CREDITO
FONDIARIO: L’ART. 38 T.U.B. NON CONFIGURA UN MUTUO DI SCOPO
Si
deve escludere che la natura fondiaria del credito sia subordinata
all’esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, assistito da garanzia
ipotecaria necessariamente di 1 grado. Invero, l’art. 38 T.U.B non pone tali
due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito come
fondiario.
Ordinanza | Cassazione civile,
Sezione Sesta | 12-11-2014 | n.24038 | Autore: Dott. Micaela De Vivo
MUTUO
FONDIARIO: NON È UN CONTRATTO DI SCOPO
Il
contratto di mutuo non è un mutuo di scopo: ergo, la banca può stipulare un
mutuo fondiario per estinguere debiti pregressi ancora esistenti.
Sentenza | Corte di Cassazione,
Sezione Terza | 12-09-2014 n.19282
MUTUO
FONDIARIO: LA DESTINAZIONE DELLA S OMMA MUTUATA NON E’ ELEMENTO ESSENZIALE DEL
CONTRATTO
Il
mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, artt. 38 e ss., non è mutuo di scopo: di esso, cioè, non è elemento
essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità (Cass.
9511/2007, 317/2001), non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul
rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma
mutuata all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili.
Sentenza | Cassazione civile,
Sezione prima | 23-03-2012 | n.4792
MUTUO:
VALIDO ANCHE SE CONCESSO PER RIPIANARE L’ESPOSIZIONE DEBITORIA
Il
mutuo utilizzato dalla banca per ripianare l’esposizione debitoria ha causa
lecita. La concessione di una dilazione di pagamento per un credito
immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle
condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce uno scambio economico
effettivo e meritevole di tutela giuridica.
Sentenza | Tribunale di Napoli,
dott. Ciro Caccaviello | 23-09-2014
Testo del provvedimento
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