Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv.
Aldo Bissi del Foro di Milano
Chi agisce per la ripetizione di
somme che assume indebitamente corrisposte, ha l’onere di provare l’inesistenza
di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non
dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di
indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Il cliente, dunque, non può
chiedere ordinarsi l’esibizione di documenti che sono già in suo possesso o
dovrebbero esserlo, relativamente al contratto di conto corrente, agli estratti
conto ed alle comunicazioni periodiche.
La CTU non può essere utilizzata
al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e può
essere, quindi, legittimamente negata, qualora la parte tenda con essa a
supplire alla deficienza delle proprie allegazioni.
Questi
i principi affermati dal Tribunale di Monza, dott.ssa Carmen Arcellasci, con
sentenza n. 1318, depositata in data 07.05.2015.
Nel
caso in esame, un cliente conveniva in giudizio la Banca, sul presupposto
d’aver intrattenuto con la stessa un contratto di conto corrente ed uno di
conto anticipi su fatture, deducendone la carenza della forma scritta
prescritta ad substantiam, ed
assumendo che l’istituto di credito avesse illegittimamente applicato
commissione di massimo scoperto, interessi anatocistici oltre che usurari,
chiedendo, previo ricalcolo dei rapporti dare avere, la condanna della
convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. Parte attrice
precisava di non essere in possesso degli estratti conto integrali e di averne
chiesto, senza riscontro, la consegna alla Banca.
Il
Tribunale adito, qualificata preliminarmente l’azione dell’istante quale
ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ha poi disposto l’integrale
rigetto della stessa, in ragione del mancato assolvimento del prescritto onus probandi da parte del cliente
attore.
In
particolare, l’istante non provvedeva ad allegare gli estratti conto integrali,
chiedendo dunque ordinarsi alla Banca, ex art. 210 c.p.c., la produzione in
giudizio di tutta la documentazione relativa ai rapporti contrattuali, oltre
che disporsi CTU.
Il
Tribunale, ritenute “le lacune della
difesa attorea non colmate, nonostante la tempestiva contestazione da parte
della convenuta“, ha anzitutto rigettato la richiesta di CTU, affermando
che “il suddetto mezzo di indagine non
può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di
quanto assume e può essere, quindi, legittimamente negata, qualora la parte
tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni” (cfr.
Cass. Civ. 12990/13).
Parimenti
rigettata l’istanza articolata dal cliente attore ex art. 210 c.p.c., atteso
che “la parte non può chiedere ordinare di
l’esibizione di documenti che già sono in suo possesso o dovrebbero esserlo,
relativamente al contratto di conto corrente, agli estratti conto ed alle
comunicazioni periodiche“.
Diversamente
opinando, “il correntista che agisca in
giudizio per ottenere la ripetizione di somme che assume indebitamente percepite
dalla banca, si limiterebbe ad asserzioni del tutto sfornite di qualsiasi
riscontro documentale e si verrebbe ad onerare la banca della produzione di
documenti che non ha conservato, non essendo tenuta ex lege“.
In
conclusione, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, con condanna del
cliente alla rifusione delle spese di lite a favore della banca.
Per
approfondimenti, si rinvia agli ulteriori contributi pubblicati in Rivista,
consultabili ai seguenti link:
Sentenza | Tribunale di Taranto,
Dott.ssa Rossella Di Todaro | 04-02-2015 n. 390
Sentenza | Tribunale di Cagliari,
dott. Ignazio Tamponi | 11-09-2014 n. 11114
Sentenza | Tribunale Marsala,
dott.ssa Marchesina Palermo | 10-09-2014 n. 903
Ordinanza | Tribunale di Taranto,
dott. Claudio Casarano | 16-04-2015
Testo del provvedimento
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