Testo massima
Si
ringrazia per la segnalazione l’avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma
Nel contratto di interest
rate swap solo la notevole sproporzione tra le alee assunte dalle parti o
l’assenza assoluta di alea per una delle parti può inficiare la causa del
contratto, non invece una lieve sproporzione in favore della banca.
Non è previsto da nessuna
fonte legale, regolamentare o contrattuale che il rischio assunto dalle parti
debba essere identico sul piano quantitativo e ciò che conta, ai fini della
configurazione della liceità della scommessa è che sia reciproca e razionale
ossia che le condizioni del contratto e i costi, anche in termini
probabilistici, con riferimento agli eventi incerti cui sono ancorate le alee
reciproche siano chiari e conosciuti dalle parti ex ante.
Questi
i principi affermati dal Tribunale di Taranto, dott.ssa Rossella Di Todaro, con
l’ordinanza del 21 aprile 2015.
Nel
caso di specie, la ricorrente ex art. 700 c.p.c. deduceva, tra l’altro, la
mancanza assoluta di causa di un contratto di IRS stipulato a copertura di un
contratto di leasing poiché vi era uno squilibrio originario delle alee assunte
dalle parti, per cui il rischio assunto dal cliente era di molto superiore a
quello assunto dalla banca.
L’IRS
è un contratto in cui, come in una scommessa, le parti contrapposte lucrano o
perdono sui differenziali maturati su una certa somma (detta nozionale) in
relazione ai tassi pattuiti.
Nella
fattispecie, il contratto in questione prevedeva un tasso del 4,10% se
l’Euribor a tre mesi si fosse mantenuto al di sotto del 5,75% e un tasso
Euribor se lo stesso avesse superato il 5,75% mentre alla banca si applicava
sempre il tasso Euribor a tre mesi.
A
causa della crisi economica il tasso Euribor si è mantenuto molto basso, con
valori prossimi allo zero, per cui la differenza è stata negativa per il
cliente. Sulla base di questi presupposti, la ricorrente lamentava un
aggravarsi della sua esposizione debitoria ipotizzando che il tasso Euribor si
fosse mantenuto su valori bassi.
Il
Giudice, in primis, ha evidenziato
l’insussistenza del periculum in mora
ritenendo la deduzione attorea una mera ipotesi, non basata su valutazioni
economiche concrete. Nello specifico il Giudice ha affermato che “Nulla esclude che negli anni prossimi
l’Euribor torni a salire, segnando una ripresa dell’economia e annullando in
tutto o in parte le perdite attuali della ricorrente. Dunque il paventato
pericolo di aggravamento del danno è solo eventuale e non fondato su elementi
concreti e su valutazioni prognostiche apprezzabili“.
Tanto
chiarito il Giudice ha poi evidenziato che, nel caso di specie, la causa del
contratto di IRS era invero esistente e lecita considerando che la ragione
della stipulazione risiedeva nel contrastare gli effetti negativi
dell’aumentare del tasso di leasing che era invece indicizzato al tasso Euribor
trimestrale.
In
effetti, il contratto di swap aveva
assolto la funzione di copertura giacché al salire del tasso Euribor
trimestrale oltre il 4,10% (e fino al 5,75%) la ricorrente avrebbe iniziato a
guadagnare dal contratto di IRS, così compensando le perdite derivanti dal
contratto di leasing.
Il
Giudice ha chiarito, al riguardo, che non è previsto da nessuna fonte legale,
regolamentare o contrattuale che il rischio assunto dalle parti debba essere identico
sul piano quantitativo. Ciò che conta ai fini della liceità della scommessa è
che essa sia reciproca e razionale ossia che le condizioni del contratto e i
costi, anche in termini probabilistici, con riferimento agli eventi incerti cui
sono ancorate le alee reciproche siano chiari
e conosciuti dalle parti ex ante.
Nel
caso in esame, il contratto di IRS era parametrato perfettamente a quello di
leasing (svolgendo, dunque, la sua funzione di copertura) sia in termini di
durata, di nozionale di riferimento nonché di tasso variabile da coprire, ossia
l’Euribor trimestrale.
Sul
punto si vedano i seguenti precedenti giurisprudenziali, già oggetto di
approfondimento su questa Rivista:
DERIVATI:
LA PREGRESSA OPERATIVITÀ IN STRUMENTI FINANZIARI È UN ELEMENTO DAL QUALE FAR
DESUMERE LA CORRETTEZZA DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 31 TUF
Sentenza | Tribunale di
Milano, dott. Francesco Ferrari | 23-06-2014
DERIVATI:
NON SUSSISTE DOLO DELLA BANCA EX ART. 1439 C.C. SE I CONTRATTI SOTTOSCRITTI DAL
CLIENTE SI SIANO PROTRATTI NEL TEMPO
Sentenza | Tribunale di
Torino, dott. Toscano Vincenzo | 20-06-201
DERIVATI:
IL CONTRATTO DI SWAP HA CAUSA LECITA ANCHE QUANDO E’ SPECULATIVO
Sentenza | Tribunale di
Roma, Pres. Dott. Tommaso Marvasi, Est. Dott. Giuseppe Russo | 25-10-201
DERIVATI:
NULLO IL CONTRATTO DI SWAP MERAMENTE SPECULATIVO
Sentenza | Tribunale di
Cosenza, dott. Massimo Lento | 18-07-2014
Testo del provvedimento
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