Testo massima
Il
D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162), con la formulazione
del nuovo art. 492 bis c.p.c., ha istituito la “Ricerca con modalità telematiche
dei beni da pignorare”.
Il suddetto istituto consente al creditore
che intende procedere a esecuzione forzata, di proporre istanza al Presidente
del Tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la propria residenza,
domicilio, dimora o sede, affinché autorizzi l’ufficiale giudiziario (ma anche
il medesimo creditore, qualora le strutture tecnologiche atte a consentire gli
accessi all’ufficiale giudiziario non fossero funzionanti, ex art. 155
quinquies disp.att. c.p.c.) alla ricerca con modalità telematiche dei beni da
pignorare.
L’autorizzazione presidenziale consentirà
all’ufficiale giudiziario l’accesso telematico diretto e gratuito ai seguenti
archivi informatici: 1) banche dati pubbliche amministrazioni; 2) anagrafe
tributaria; 3) pubblico registro automobilistico; 4) enti previdenziali.
Al fine di rendere concretamente operativa la
modalità di ricerca telematica dei beni da pignorare, il legislatore rimanda
espressamente i “limiti e modalità di
esercizio della facoltà di accesso alle banche telematiche” alla potestà
regolamentare del Ministero della giustizia che, d’intesa con il Ministero
dell’interno e con il Ministero dell’economia e finanze, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, avrebbe dovuto con decreto indicare le
modalità e i confini di accesso alle suddette banche dati.
Ad oggi, nonostante la norma sia già in
vigore dall’11.12.2014, gli Uffici giudiziari vertono in grave stato di caos
dovuti dalla mancata emanazione delle disposizioni attuative previste dalla
norma stessa.
L’iniziativa
di Ex Parte Creditoris per l’emanazione dei predetti regolamenti attuativi passa
alle vie istituzionali. Infatti, allo
scopo di fornire un servizio concreto a tutti gli operatori del diritto la
redazione di Ex parte Creditoris ha sollecitato il Ministero della Giustizia ad
adottare iniziative al fine di risolvere la problematica sopra descritta.
Di seguito, si trascrive integralmente il
testo della missiva inviata al Ministro Orlando:
“Spett.le
Ministro della Giustizia,
sono
Maria Luigia Ienco, avvocato del foro di Napoli e direttore scientifico della
rivista giuridica on-line Ex parte Creditoris
– www.expartecreditoris.it
–
Nel
corso dell’attività professionale di avvocato e direttore scientifico ho
appreso di numerose criticità nel sistema giudiziario relative
all’applicabilità o meno del nuovo
art.492 bis cpc, in mancanza
delle disposizioni attuative previste dalla norma.
RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI
DA PIGNORARE
L’intervento
in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare è stato realizzato dal
Governo con l’intento diretto di migliorare l’efficienza dei procedimenti di
esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi
ordinamentali di altri Paesi europei (es. i Paesi scandinavi ove i compiti di
ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un’agenzia pubblica
appositamente costituita; es in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia ove il
creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite
l’ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l’esecuzione).
Tale
“deficit” informativo è stato controbilanciato dall’inserimento nel codice di
procedura civile dell’art.492 bis cpc – e
degli artt.155 quater, quinquies e ss disp att. cpc – , che consentono all’ufficiale giudiziario prima ed al
creditore poi, l’accesso diretto alle banche dati pubbliche contenenti
informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione, in primo luogo l’anagrafe
tributaria, ivi compreso il c.d. archivio dei rapporti finanziari.
Purtuttavia,
ad oggi, nonostante la norma sia già in vigore dall’11.12.2014, gli Uffici
giudiziari vertono in grave stato di caos dovuti dalla mancata emanazione delle
disposizioni attuative previste dalla norma stessa.
Tale
carenza ha determinato vari e difformi orientamenti interpretativi sviluppatisi
in giurisprudenza con gravissimi danni a carico dei creditori che intendono
procedere ad esecuzione.
Taluni
Uffici giudiziari ritengono che in
mancanza di accessibilità alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario,
il creditore, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, può avere accesso diretto alle banche dati,
richiedendosi la previa notifica del titolo e del precetto proprio in ragione
del soggetto nei cui confronti la ricerca viene domandata (cfr. Ordinanza
Tribunale di Mantova, Pavia, Napoli Nord, Napoli)
Talaltri,
invece, ritengono, che l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso
diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche possa essere svolta soltanto quando saranno emanati i decreti
ministeriali attuativi di cui all’art.
492 bis c.p.c. (cfr. ordinanza Tribunale di Vicenza, Novara)
La
mancata emanazione delle disposizioni attuative reca un grave disservizio a tutti gli operatori del diritto, Magistrati,
Avvocati e Ufficiali Giudiziari; rende inapplicabile
la norma; crea discredito al “sistema
Giustizia” nonché all’intera classe politica e dirigente atteso che, dopo aver
inserito nell’ordinamento una norma che da EFFICACIA ed EFFICIENZA al sistema
giustizia per il recupero dei crediti insoluti non ha ancora, a distanza di mesi, consentito di renderla
effettivamente operante, in egual modo sull’intero territorio nazionale.
Tutto
ciò premesso, chiedo se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra
evidenziato e quali iniziative intenda adottare o abbia già adottato al fine di
risolvere la problematica sopra descritta.
Le
Rivista, che curo e dirigo, sarà lieta di poter pubblicare ogni aggiornamento e
risposta che l’On.le riterrà opportuno divulgare.
Si
allegano
AMMISSIBILITA’ DELLE RICERCHE TELEMATICHE
Ordinanza, Tribunale di Pavia, Dott. Balba,
25-02-2015
Ordinanza, Tribunale Mantova, dott.ssa Laura De
Simone, 03-02-2015
Ordinanza, Tribunale Napoli Nord, dott. Caria,
24-12-2014;
Ordinanza, Tribunale Napoli, Pres. Azzariti Fumaroli
Francesco Saverio, 02-04-2015
INAMMISSIBILITA’
DELLE RICERCHE TELEMATICHE
Ordinanza,
Tribunale Vicenza, 19.03.2015
Ordinanza,
Tribunale di Modena, 30.01.2015
Comunicazione,
Tribunale di Novara, 21.01.2015;
Comunicazione,
Tribunale di Cremona
In
fede
Avv.
Maria Luigia Ienco“
La Redazione monitorerà lo stato dei lavori
che è auspicabile dovrebbero portare all’emanazione dei decreti attuativi.
Nelle more, si rinvia per approfondimenti a
tutte le pronunce dei Tribunali che hanno ritenuto immediatamente operativo il
diritto del creditore in proprio alla ricerca telematica dei beni da
pignorare.
Sul
punto si vedano:
RICERCA
TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE HA ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE
DATI PUBBLICHE
In
mancanza dei decreti ministeriali di cui all’art. 155 quater disp. att. cpc,
attuativi dell’art. 492 bis cpc, il Giudice dell’Esecuzione (o il Giudice
delegato), previa verifica della sussistenza di un titolo esecutivo, può
autorizzare il creditore ad ottenere dai gestori delle banche dati pubbliche
tutte le informazioni rilevanti ai fini della ricerca telematica dei beni da
pignorare.
Il
procedimento, in linea generale, è ricostruito come autorizzazione del
Presidente del Tribunale, o Giudice delegato, al creditore, di ricercare con
modalità telematiche i beni da pignorare, a mezzo dell’ufficiale Giudiziario.
Tuttavia, attesa la inoperatività delle strutture tecnologiche necessarie a
consentire l’acceso diretto da parte dell’ufficiale Giudiziario alle banche
dati, il creditore può ottenere direttamente dai gestori delle predette le
informazioni ivi contenute.
La
norma non richiede un previo tentativo di pignoramento.
Ordinanza
| Tribunale di Pavia, Dott. Balba | 25-02-2015
PIGNORAMENTO
MOBILIARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE ALL’ANAGRAFE DEI CONTI CORRENTI
Il
Tribunale, se non dispone di idonee strutture tecnologiche, può autorizzare il
creditore procedente, in possesso del titolo esecutivo, ad ottenere
direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse
contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi di cui all’art. 155
quater disp. att. cpc.
Ordinanza
| Tribunale Mantova, dott.ssa Laura De Simone | 03-02-2015
CENTRALE
RISCHI: NON SUSSISTE UN OBBLIGO GENERALIZZATO DI PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE
Il
particolare meccanismo di funzionamento del sistema di segnalazione dei rischi
alla Centrale gestita dalla Banca d’Italia orienta nel senso di escludere un
obbligo generalizzato di preavviso alla segnalazione.
La
Banca non è tenuta a fornire alcuna comunicazione preventiva al cliente se
questi non riveste la qualità di consumatore e nell’ulteriore caso in cui, si
tratti di segnalazione non “a sofferenza”, bensì “a scadenza”, per
un’esposizione debitoria pari o superiore ai 30.000 euro, non essendovi in tale
segnalazione alcun margine di discrezionalità dell’istituto.
La
disposizione di cui all’art. 4, comma 7 del Codice deontologico e di buona
condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, che impone alla
Banca un obbligo di preavviso nei confronti del cliente, non è applicabile alla
Centrale Rischi della Banca d’Italia, in ragione della natura pubblicistica
dell’istituto.
Ordinanza
| Tribunale di Napoli Nord, Pres. Caria – Rel. Satta | 16-04-201
RICERCA
TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: ANCHE IL TRIBUNALE DI NAPOLI ACCOGLIE LA
RICHIESTA DEL CREDITORE
Anche
il Tribunale di Napoli accoglie la richiesta presentata dal creditore ex art.
492-bis c.p.c.
Ordinanza
| Tribunale di Napoli, Pres. Azzariti Fumaroli Francesco Saverio | 02-04-2015
Testo del provvedimento
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