ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di omessa mediazione nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanzione dell’improcedibilità di cui all’ art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010, non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì la stessa opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto monitorio.
Il debitore opponente, che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità, ha altresì l’onere di partecipare al primo incontro avanti al mediatore. Il mancato assolvimento, tanto del primo, quanto del secondo onere, è sanzionato con l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini, con sentenza depositata in data 21.04.2015.
IL CASO
Nella fattispecie in esame, la società creditrice otteneva decreto ingiuntivo, poi opposto dalla debitrice, che eccepiva in compensazione il proprio credito risarcitorio, concludendo quindi per la revoca del provvedimento monitorio. In corso di causa veniva disposta d’ufficio la mediazione delegata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.
In ottemperanza al provvedimento giudiziale, la società opposta provvedeva ad attivare il procedimento di mediazione, cui però, nonostante i numerosi rinvio all’uopo disposti, parte opponente non partecipava. La società creditrice concludeva pertanto per l’improcedibilità della spiegata opposizione.
LA DECISIONE
Il Tribunale adito, nel dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione, ha fornito rilevanti indicazioni in materia di mediazione delegata nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, analizzandone i profili maggiormente critici. Le statuizioni in commento vanno ad inserirsi in un filone giurisprudenziale ormai maggioritario, tendente ad affermare l’onere del debitore opponente, non solo di attivare il procedimento di mediazione, ma anche di parteciparvi, al fine di evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda di opposizione e la consequenziale irrevocabilità del provvedimento monitorio.
IL COMMENTO
Con la pronuncia in esame, il Giudice adito ha preliminarmente chiarito di aderire all’orientamento giurisprudenziale in forza del quale “in caso di mediazione omessa in procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanzione dell’improcedibilità di cui al citato art. 5, II co., non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì la stessa opposizione, con conseguente irrevocabilità del D.I.”. Tale tesi interpretativa, a parere del Giudicante, è l’unica che si armonizza con i principi generali in materia di effetti della inattività delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che valorizza la stessa ratio deflattiva del procedimento di mediazione.
Richiamando un precedente del Tribunale di Nola (del 24.02.2015), il Giudice adito ha ribadito che porre a carico dell’ingiungente “l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto”, risulterebbe in contrasto con “la ratio del giudizio di opposizione, che ha la propria peculiarità nel rimettere l’instaurazione del giudizio e quindi la sottoposizione al vaglio del giudice della fondatezza del credito ingiunto alla libera scelta del debitore, unico soggetto in effetti interessato a che il giudizio addivenga ad una sentenza di merito”.
Fugato ogni dubbio circa la necessità di ricondurre l’onere della mediazione al debitore opponente, il provvedimento in esame ha altresì chiarito che non possa, nel concreto, considerarsi assolta la condizione di procedibilità dell’opposizione, nel caso in cui parte opponente, pur ritualmente invitata, non vi abbia partecipato.
Punto di partenza dell’analisi all’uopo sviluppata, è il disposto dell’art. 5, comma 2 bis, D. Lgs. n. 28/10, secondo cui la condizione di procedibilità della domanda giudiziale “si considera avverata se il primo incontro avanti al mediatore si conclude senza l’accordo” .
L’interpretazione fornita dal Tribunale adito è nel senso che “il ‘primo incontro’ cui allude la suddetta disposizione, non può che essere quello delle parti, cioè di tutte le parti del giudizio, avanti al mediatore”, precisando altresì che lo stesso non possa avere una funzione meramente informativa, dovendo risolversi in “una vera e propria attività di mediazione di merito sulle questioni oggetto di lite, salva la facoltà delle parti di non procedere oltre nella mediazione, ove non sia raggiunto accordo al primo incontro”.
In sintesi, il Giudice ha precisato che “la parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità ha l’onere di partecipare al primo incontro avanti al mediatore”, aggiungendo che la condizione di procedibilità è legata all’esperimento del procedimento di mediazione e che “esperire una procedura non equivale ad avviarla”.
L’ultima precisazione concerne la previsione dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. citato, secondo cui “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, II co., c.p.c.”. Sul punto, il Tribunale di Firenze ha chiarito che tale previsione sia applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità, all’esperimento della mediazione.
In conclusione, affermato che “va quindi sanzionato con l’improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che, a prescindere dalla attivazione o meno del procedimento da parte sua, non lo coltiva, non comparendo al primo incontro avanti al mediatore”, il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma del provvedimento opposto.
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Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 231/2015