Testo massima
Non può ammettersi la reclamabilità del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto.
Tale ordinanza è riconducibile alla categoria dei provvedimenti sommari non cautelari, in quanto con essa il Giudice anticipando la decisione sul merito dell’opposizione impedisce che l’esecuzione possa avere inizio. Così come avviene, del resto, per altri provvedimenti inibitori, la cui impugnabilità, peraltro, è esclusa dallo stesso legislatore o pacificamente affermata in giurisprudenza: si pensi, tra le altre ipotesi, agli artt. 649, 283 e 351 cpc.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli, relatore dott. Salvatore Di Lonardo, che con l’ordinanza del 7/4/2015 ha affrontato la questione assai dibattuta della reclamabilità o meno del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo emessa ex art. 615 comma 1 cpc nell’ambito del procedimento di opposizione a precetto, concludendo per l’inammissibilità del reclamo.
Il provvedimento in esame, così come motivata sulla natura del provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, offre l’occasione per riconsiderare la questione a distanza di quasi dieci anni dall’entrata in vigore della novella al codice di procedura esecutiva, che ha interessato nella sua larga parte il processo esecutivo.
Sul punto è da premettere che la questione trae origine dal disposto dell’art. 624 comma 2 cpc nella nuova formulazione, introdotta dalla legge n. 80 e n. 263 del 2005 e n. 52 del 2006, che ha stabilito che i provvedimenti inerenti la sospensione, siano essi di accoglimento o di rigetto sono reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies cpc, lasciando, però, un dubbio sull’applicabilità o meno del rimedio del reclamo anche al peculiare provvedimento sospensivo che il giudice dell’opposizione a precetto può adottare ai sensi dell’art. 615 comma 1 cpc, quando si contesti il diritto del creditore a procedere in sede esecutiva, in quanto tale rimedio non era e non è espressamente previsto.
Per tale motivo, nonostante l’art. 624 cpc fosse considerato una norma di settore, riferita soltanto al Giudice dell’Esecuzione e alla sospensione del processo esecutivo, i primi commentatori della legge n. 80 del 2005, prendendo le mosse dalla ritenuta natura cautelare del provvedimento, avevano ritenuto applicabile lo strumento del reclamo anche alla sospensione ex art. 615 comma 1 cpc (sul punto, Oriani e Proto Pisani).
La legge n. 52 del 2006 ha ulteriormente modificato l’art. 624 cpc ma non ha introdotto alcuna modifica utile ad estendere espressamente il rimedio del reclamo a quest’ultima sospensione.
È opinione comune che la giurisprudenza di legittimità è propensa a qualificare come fornita di natura cautelare la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo, in quanto con la stessa si persegue il fine di non consentire che possa darsi luogo all’esecuzione prima ancora che sia reso giudizio sul merito delle questioni che si portano, invece, a fondamento dell’opposizione a precetto. Con la conclusiva valutazione per la quale il regime di codesti provvedimenti è ritenuto quello proprio del procedimento cautelare (sul punto cfr. Cass. 10/3/2006 n. 5368).
Diversa, invece, è la conclusione a cui è giunta la giurisprudenza di merito, che non ha univocamente accolto la possibilità che potesse sottoporsi al mezzo del reclamo l’ordinanza cui il Giudice dispone relativamente alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sul fondamento del primo comma dell’art.615 cpc.
Di talchè si dividono il campo due diverse tesi.
La tesi maggioritaria è orientata per l’ammissibilità del reclamo, ritenendo che:
-la scelta sarebbe codificata in primo luogo dall’eliminazione al comma 1 dell’art. 624 cpc del richiamo al comma 2 dell’art. 615 cpc;
-pur peccando nel coordinamento delle diverse disposizioni, il legislatore avrebbe inteso costruire l’art. 624 cpc non più come una norma di settore ma come una norma quadro applicabile a tutte le opposizioni all’esecuzione preventive e successive che siano, così come emergerebbe dalla generica formulazione del comma 2 dell’art. 624 cpc, che, nel prevedere la reclamabilità, si riferisce in modo ampio al “provvedimento di sospensione” senza operare distinzioni;
-una lettura sistematica delle norme non potrebbe che far propendere per la tesi della estensibilità del reclamo non essendovi alcun motivo per negare l’impugnabilità del solo provvedimento sospensivo previsto dal comma 1 dell’art. 615 cpc, mentre è prevista certamente la reclamabilità dei provvedimenti sospensivi emessi nel corso della procedura esecutiva.
Sul punto si segnala l’ordinanza del Tribunale di Torino sezione terza emessa il 31/8/2012, che cristallizza i richiamati principi, così disponendo:
“deve condividersi l’orientamento della prevalente giurisprudenza di merito, in forza del quale il reclamo previsto dal combinato disposto degli artt. 624 e 669 terdecies cpc avverso i provvedimenti in materia di sospensione dell’esecuzione è estensibile anche al provvedimento sospensivo previsto dall’art. 615 comma 1 cpc. In primo luogo, infatti, il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 cpc, ha evidente natura cautelare e, dunque, il reclamo di cui all’art. 669 terdecies deve ritenersi proponibile avverso tale provvedimento. In secondo luogo, si è anche correttamente osservato che l’ammissibilità del reclamo sulla decisione concede o nega la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo deriva, oltre che dalla natura cautelare della decisione, dal fatto che l’art. 624 cpc si riferisce a tutte le decisioni in tema di istanze di sospensione, senza che rilevi che una esecuzione sia concretamente iniziata, e posto che in caso contrario vi sarebbe una lesione del diritto di difesa della parte interessata. Infine, deve osservarsi che la nuova formulazione dell’art. 615 cpc e la modifica introdotta in due tempi all’art. 624 cpc, hanno disegnato un nuovo istituto cautelare, che comprende non solo la sospensione del processo esecutivo ma anche la sospensione dell’esecutività del titolo: ambedue i provvedimenti debbono ritenersi soggetti a reclamo, attesa l’evidente volontà in tal senso dimostrata dal legislatore, che dapprima aveva introdotto all’art. 624 cpc il reclamo in relazione alla sola ipotesi di opposizione all’esecuzione (art. 615 comma 2 cpc) poi, a seguito della legge n. 52 del 2006, ha eliminato dal primo comma dell’art. 624 cpc il riferimento al 2 comma dell’art. 615 cpc, così estendendo il reclamo ad entrambe le ipotesi“.
La tesi minoritaria, a cui ha aderito il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza in esame, fa leva sulla lettera della legge e ritiene non ammissibile il reclamo avverso il provvedimento di sospensione adottato ex art. 615 comma 1 cpc, contestando la natura cautelare di quel provvedimento e collocandolo nella categoria dei provvedimenti sommari non cautelari. In tal modo il Giudice, anticipando la decisione sul merito dell’opposizione, impedisce che l’esecuzione possa aver inizio, così come avviene per altri procedimenti inibitori, la cui impugnabilità è esclusa dallo stesso legislatore o pacificamente affermata dalla giurisprudenza.
Al fine di raggiungere tale conclusione, il Tribunale ha preso le mosse dall’esame dell’art. 624 cpc, che fa riferimento al solo giudice dell’esecuzione e, dunque, ad un organo diverso da quello cui è attribuito il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, cosicché un’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni normative induce a disattendere l’opinione prevalente secondo cui con la locuzione “gravi motivi” il legislatore abbia voluto attribuire al provvedimento di sospensione natura cautelare sì da sottoporlo alla relativa disciplina codicistica.
Sul punto effettivamente è da rilevare che l’art. 624 cpc riserva l’ammissione del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies cpc alle ordinanze, con le quali se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli art. 615 e 619 cpc, “il Giudice dell’Esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con o senza cauzione“. In altri termini, la disposizione normativa richiamata contempla solo le ordinanze emesse dal Giudice dell’Esecuzione, riferendosi chiaramente alle ipotesi di sospensione emesse in sede di opposizione al pignoramento, non essendovi prima di allora il Giudice dell’esecuzione.
Partendo da tale rilievo, dunque, in difetto di una espressa previsione normativa circa la sussimibilità di tali ordinanze al regime del reclamo ex art. 669 terdecies troverebbe applicazione la regolamentazione imposta dall’art. 669 quaterdecies cpc, che, come noto, limita l’applicazione del regime cautelare uniforme ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e IV del capo III del libro IV del codice di rito e-salvo un giudizio di compatibilità dal codice civile alle leggi speciali.
Al di là del dato testuale, poi, secondo il Tribunale la natura non cautelare dei provvedimenti in esame è dimostrata dalla nozione di periculum in sede di opposizione a precetto e dalla comparazione tra l’attività del giudice chiamato a decidere in quella sede rispetto al procedimento cautelare: il periculum in sede di opposizione a precetto è immanente nella necessità di evitare l’esercizio illegittimo dell’azione esecutiva, con la conseguenza che laddove l’opposizione presenti immediatamente un elevato grado di fondatezza, operando un concreto bilanciamento dei contrapposti interessi, occorre inibire un’esecuzione contra ius, a differenza dei procedimenti cautelati, che deve essere oggetto di verifica puntuale e rigorosa.
Ed ancora, che la locuzione “gravi motivi” non presuppone il riscontro di un concreto pericolo è dimostrata dal fatto che il legislatore quando vi ha inteso farvi riferimento lo ha fatto espressamente ed, ancora, dalla circostanza che il Giudice di Pace, incompetente a decidere i procedimenti cautelari, ai sensi dell’art. 615 comma 1 cpc e dell’art. 29 D. lgs 46/99, può adottare provvedimenti di sospensione.
L’esclusione del rimedio del reclamo ai provvedimenti ex art 615 comma 1 cpc non comporta, secondo il Tribunale, alcuna disparità di trattamento rispetto alla sospensione adottata ex art. 624 cpc, perché in tale ultimo caso sarebbe giustificata dal fatto che la sospensione dell’esecuzione disposta dal Giudice dell’Esecuzione è un provvedimento che, oltre ad essere meno incisivo della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, viene pronunziata da un giudice che non ha diretto contattato con la causa di merito, oltre che passibile di opposizione agli atti esecutivi.
Su tale ultimo punto, è da tener presente la sentenza della Corte Costituzionale n. 306 del 2007, che ha escluso la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in rapporto alla disciplina processuale che stabilizza fino all’esito del giudizio di opposizione il provvedimento incidente sulla esecutività del decreto ingiuntivo, affermando che la natura latamente cautelare di provvedimenti a cognizione sommaria emessi dal giudice e incidenti sull’esecutività del titolo non impone una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi. Partendo da tale pronunzia si segnala quanto stabilito dal Tribunale di Milano con l’ordinanza del 28/5/2008: “argomento risolutivo per escludere ulteriormente, che un’interpretazione costituzionalmente orientata imponga, pur in difetto di espressa previsione del legislatore, il riconoscimento del regime della reclamabilità del provvedimento sospensivo dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma 1 cpc per esigenze di omogeneità di disciplina con il regime previsto dall’art. 624 comma 2 cpc per i provvedimenti di sospensione adottati dal giudice dell’esecuzione“.
Di converso, concludere per l’opposta soluzione di reclamabilità comporrebbe, secondo il Tribunale di Napoli, seri problemi di tenuta costituzionale del sistema per ingiustificato diverso trattamento riservato dal legislatore a provvedimenti di inibitoria inoppugnabili.
A conclusione di questa breve nota, ben si può considerare che malgrado il tema della reclamabilità o meno dei provvedimenti ex art. 615 comma 1 cpc sia stato oggetto di ripetute analisi rimangono ancora in materia diverse questioni da risolvere.
Dovrebbe, infatti, essere sicuramente riconsiderata la portata della pronunzia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.5386/2006), nella quale si sostiene sia presente l’affermazione della reclamabilità delle ordinanza in esame in quanto aventi natura cautelare.
La citata ordinanza, invero, ha statuito che il ricorso di legittimità contro i provvedimenti ex art. 624 cpc è inammissibile, in quanto, da un lato, non riconducili al regime di cui all’art. 295 cpc (per gli effetti di cui all’art. 42 cpc) e, dall’altro, non aventi natura decisoria definitiva.
Nei passaggi motivazionali della citata ordinanza, il riferimento al carattere cautelare del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 615 comma 1 cpc è, infatti, svolto in funzione di tale fine, non pretendendosi di dare una risposta a chiarimento della disciplina delle vari e diverse tipologie dei provvedimenti riguardanti le opposizioni all’esecuzione.
In tale ottica dovrebbe consequenzialmente valutarsi che il nostro ordinamento non prevede la possibilità del reclamo per tutti gli istituti cd. paracautelari a cognizione sommaria incidenti sull’efficacia esecutiva di un titolo idoneo a provocare l’esecuzione coattiva. Sul punto, si pensi alla provvisoria esecuzione o sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, al regime di sospensione dell’efficacia della sentenza, per le quali la giurisprudenza di legittimità ha negato l’estensibilità del reclamo, riconoscendo come le stesse siano sottoposte ad un regime di stabilità sino alla decisione di merito.
Testo del provvedimento
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