ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della verifica dell’usura oggettiva, è radicalmente infondata la tesi giuridica che vorrebbe la riconduzione del cumulo degli interessi convenzionali e di mora al tasso soglia.
Non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento alla francese, difettando il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto, sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c..
La domanda, priva di qualsivoglia fondamento “in diritto”, integra un’ipotesi di lite temeraria.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda, con sentenza n. 1070, depositata in data 23.04.2015.
Nel caso di specie, un cliente citava in giudizio la propria Banca, deducendo, relativamente ai due mutui erogati dall’istituto di credito, il carattere usurario del tasso applicato per sommatoria degli interessi convenzionali con quelli moratori, nonché l’illecito anatocistico insito nella formula del c.d. ammortamento alla francese. Sulla scorta delle sollevate censure, il cliente rivendicava il carattere gratuito dei mutui, articolando domanda di ripetizione di indebito relativamente alle somme percette dalla Banca.
Il Tribunale, nel giudicare la domanda attorea infondata e temeraria, ha posto a fondamento della pronuncia in commento le statuizioni già rese in precedenti provvedimenti afferenti alla medesima materia.
In particolare, con riguardo alla tesi della sommatoria degli interessi convenzionali a quelli moratori, il Giudice, nel richiamare il precedente del 22.04.2014, ha affermato “la radicale infondatezza della tesi giuridica che vorrebbe la riconduzione del cumulo degli interessi convenzionali e di mora al tasso – soglia”.
Quanto alle censure articolate relativamente al c.d. ammortamento alla francese, il Tribunale ha preliminarmente appurato che “le rate costanti applicate sono rispettose del saggio annuo pattuito; che il saggio convenzionale è rispettoso del tasso soglia ex lege 108/96; che le rate non contemplano interessi composti”.
In linea di principio, riportandosi ad un proprio precedente del 15.04.2015, il Giudice ha poi affermato che “non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento alla francese, difettando il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto, sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.”.
L’ulteriore precisazione concerne il metodo di calcolo della tradizionale rata costante espressa nel piano di ammortamento, che “si risolve in una formula più complessa di calcolo del futuro interesse corrispettivo da versare, estranea alla disciplina imperativa di cui al citato art. 1283 c.c.”.
In conclusione, il Tribunale ha rigettato in toto la domanda attorea, condannando il cliente alla rifusione delle spese di lite al favore della Banca convenuta e disponendo altresì, appurato il carattere temerario della lite intentata, la condanna dell’attore ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al risarcimento della somma di euro 6.000, attesa la palese infondatezza in punto di diritto delle tesi sostenute in giudizio.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si rinvia alla rassegna giurisprudenziale pubblicata in Rivista, consultabile al seguente link:
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 214/2015