Testo massima
Il pagamento degli stipendi, pensioni, salari
e degli altri emolumenti di cui all’art. 46, comma 1 della L.F., effettuato
direttamente al fallito, prima dell’emanazione del decreto con cui il G.D.
fissi i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia,
resta inefficace soltanto per gli importi eccedenti tali limiti, come
determinati dal Giudice Delegato. con riferimento al periodo anteriore al suo
decreto.
Il diritto del fallito a percepire e
trattenere gli emolumenti necessari per il mantenimento suo e della sua
famiglia, sussiste prima ed a prescindere dal decreto del Giudice Delegato che
ne fissi la misura, per cui ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva ed
il curatore ha l’onere di richiederne la preventiva emissione al fine di poter
documentare, in giudizio, l’eventuale eccedenza di quanto pagato direttamente
al fallito rispetto ai limiti fissati dal Giudice Delegato.
Questi i
principi ribadirti dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres. Ceccherini –
Rel. Nazzicone, con sentenza n. 6999, depositata in data 08.04.2015.
Nel caso
di specie, il Fallimento proponeva domanda di inefficacia dei pagamenti effettuati
dalla convenuta direttamente al fallito ex art. 44 l.f.; il Giudice adito
accoglieva la domanda di accertamento di inefficacia, respingendo la richiesta
di condanna al pagamento delle relative somme.
In sede
di appello, la Corte di merito accoglieva anche tale seconda domanda, ritenendo
che in assenza del decreto del Giudice Delegato ex art. 46 l.f., operasse la
regola generale dell’acquisizione alla massa di tutti i beni e crediti
sopravvenuti del fallito, con la conseguenza che il pagamento diretto al
fallito non liberasse e il solvens,
nuovamente tenuto, dunque, a pagare in favore del curatore.
Avverso tale sentenza, veniva proposto ricorso per
cassazione.
La Suprema
Corte, nel disporre l’accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata,
ponendo a fondamento delle relative statuizioni nel merito, i principi di
diritto già espressi con precedenti pronunce (Cass. n. 20325/2007; Cass. n.
18843/2012; Cass. n. 1724/2015), ed integranti un orientamento ormai
consolidato e maggioritario secondo cui “il
pagamento degli stipendi, pensioni, salari ed altri emolumenti di cui alla L.
Fall., art. 46, comma 1, n. 2, – effettuato dal debitore direttamente al
fallito prima dell’emanazione del decreto con cui il giudice delegato, ai sensi
del secondo comma dello stesso articolo, fissa i limiti di quanto occorre per
il mantenimento suo e della sua famiglia – resti inefficace, ai sensi dell’art.
44, comma 2, legge cit., soltanto per gli importi eccedenti detti limiti, come
determinati dal giudice delegato con riferimento al periodo anteriore al suo
decreto. Il diritto del fallito di percepire e trattenere gli emolumenti necessari
al mantenimento suo e della sua famiglia sussiste prima ed indipendentemente
dal decreto del giudice delegato che ne fissi la misura, onde esso ha natura
dichiarativa ed efficacia retroattiva ed il curatore ha l’onere di richiederne
la preventiva emissione così da poter, poi, documentare in causa l’eventuale
eccedenza di quanto pagato direttamente al fallito rispetto ai limiti fissati
in tale decreto“.
La pronuncia in esame ha, dunque, contribuito
a sancire il definitivo superamento del pregresso orientamento
giurisprudenziale, in forza del quale l’acquisizione
alla massa dei crediti da lavoro del fallito poteva essere totale se il fallito
non avesse chiesto ed ottenuto dal giudice delegato un provvedimento che
determinasse la misura degli alimenti a lui spettanti.
In casi
come quello in esame, dunque, in assenza del decreto dal Giudice Delegato, al
fine di invocare l’inopponibilità al fallimento dei pagamenti effettuati dal
debitore direttamente al fallito, ed ottenere quindi la condanna del debitore medesimo
al pagamento in favore del fallimento, il curatore ha l’onere di richiedere
preventivamente al giudice delegato la pronuncia del decreto previsto dalla L.
Fall., art. 46, comma 2, così da poter documentare in causa l’eventuale
eccedenza di quanto pagato dal debitore direttamente al fallito.
Testo del provvedimento
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