ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Mario Bardanzellu, dello studio legale Mannocchi & Fioretti
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
Tale conclusione vale, a maggior ragione, ove il garante si impegni all’effettuazione del pagamento ‘anche in caso di opposizione del debitore’: detta espressione chiarisce, infatti, come l’obbligo di adempiere sia insensibile alle eccezioni che quel soggetto potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella, con sentenza n. 7200, depositata in data 01.04.2015.
Nel caso in esame, la Banca, titolare di un credito cedutole dal debitore a fronte di anticipazione, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del garante.
Avverso tale provvedimento monitorio, il garante proponeva opposizione deducendo la cessione della garanzia, la carenza di idonea documentazione a supporto del credito azionato, nonché l’applicazione di interessi anatocistici sull’importo ingiunto. Il garante assumeva altresì di doversi ritenere liberato a norma dell’art. 1956 c.c., avendo comunicato la propria volontà di recedere dalla garanzia prestata.
Nel disporre il rigetto della spiegata opposizione, il Tribunale adito ha anzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 7 del contratto di garanzia, il garante opponente era tenuto “a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”.
Il Giudice ha, dunque, preliminarmente tracciato i tratti distintivi della fattispecie del contratto autonomo di garanzia, ribadendo che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010).
Riconducendo tale principio di diritto al caso di specie, il Tribunale ha fatto discendere dalla sopra menzionata disposizione pattizia il carattere autonomo della garanzia, osservando che “ove il garante si impegni all’effettuazione del pagamento ‘anche in caso di opposizione del debitore’, l’obbligo di adempiere è insensibile alle eccezioni che quel soggetto potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore. La convenuta irrilevanza dell’opposizione del debitore al pagamento altro non è che una puntuale espressione della natura autonoma della garanzia, rispetto alla quale non opera la previsione dell’art. 1945 c.c.: norma, questa che, come è noto, prevede che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall’incapacità”.
In sintesi, ove vi sia l’espressione ‘anche in caso di opposizione del debitore’, questa equivale alla clausola ‘senza eccezioni’: del resto, la circostanza che il garante si impegni a pagare nonostante l’opposizione dell’obbligato principale, implica che non gli sia consentito di far proprio il rifiuto di adempiere di quest’ultimo e di contrapporlo alla richiesta del creditore.
Il Giudice, accertato dunque che la disposizione pattizia de qua integrasse una clausola di pagamento a prima richiesta, ha applicato nel caso di specie il regime tipico delle garanzie autonome, con esclusione, quindi, dell’applicabilità dell’art. 1945 c.c. e dell’eccezione di cui all’art. 1956 c.c..
In ragione del carattere autonomo dell’intercorsa garanzia, il Tribunale ha ritenuto altresì precluse al garante le eccezioni relative alla capitalizzazione degli interessi passivi ed alla prova del credito.
Da ultime, le statuizioni relative all’eccezione relativa alla cessione della garanzia, atteso che questa “non poteva dipendere dall’avvicendamento di un soggetto all’altro nella titolarità di una parte del patrimonio sociale della debitrice principale: esso poteva piuttosto derivare dall’esercizio del recesso da parte del garante. Le comunicazioni succedutesi nel tempo, tuttavia, non costituiscono manifestazioni di volontà dirette al detto esercizio”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, il Tribunale ha dunque rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna del garante opponente alla rifusione delle spese di lite a favore della Banca opposta.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si rinvia alla rassegna giurisprudenziale “Fideiussione Omnibus e Contratto Autonomo di Garanzia“, pubblicata in Rivista e consultabile al seguente link.
Testo del provvedimento
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