Testo massima
Anche il
Tribunale di Napoli accoglie la richiesta presentata dal creditore ex art.
492-bis c.p.c.
L’ordinanza in commento è stata emessa dal Tribunale di Napoli, Pres. Azzariti Fumaroli Francesco Saverio il 2 aprile
2015.
L’art. 492-bis
c.p.c. afferma che “Su istanza del
creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore
ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della
parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con
modalità telematiche dei beni da pignorare(
) con l’autorizzazione di cui al
primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone
che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai
dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali
le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria,
compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro
automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di
tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal
debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti (
)“
Il procedimento previsto dalla norma, in linea
generale, è ricostruito come autorizzazione del Presidente del Tribunale, o
Giudice delegato, al creditore, di operare nella ricerca telematica dei beni da
sottoporre a pignoramento a mezzo dell’ufficiale Giudiziario.
Nel caso di specie, il Tribunale ha autorizzato
l’Ufficiale Giudiziario alla ricerca in via telematica dei beni da pignorare
nei confronti del debitore in forza di titolo cambario.
Tuttavia, allo stato, nella consapevolezza di diversi
indirizzi interpretativi, gli ufficiali giudiziari, in mancanza delle
disposizioni attuative previste, non possono effettuare alcuna ricerca e,
pertanto, sussiste il potere presidenziale di superare tale mancanza, autorizzando l’accesso diretto del
creditore alle banche dati.
Infatti, ai sensi dell’art. 155-quinques disp att. c.p.c. “quando le strutture tecnologiche, necessarie
a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche
dati di cui all’articolo 492?bis del codice e a quelle
individuate con il decreto di cui all’articolo 155?quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa
autorizzazione a norma dell’articolo 492?bis, primo comma, del
codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto
articolo e dall’articolo 155?quater di queste
disposizioni le informazioni nelle stesse contenute“.
Tale orientamento è confermato dalle seguenti
decisioni:
Ordinanza |
Tribunale Mantova, dott.ssa Laura De Simone | 03-02-2015
Ordinanza |
Tribunale Pavia, dott. Balba | 25-02-2015
Quanto ai presupposti applicativi previsti
dall’art. 492-bis c.p.c. si evidenzia che:
a) la norma non richiede un previo tentativo di
pignoramento;
b) la norma non deve essere letta, come creditore
che ha già proceduto ma che intende procedere ad esecuzione forzata;
c) appare
sufficiente la verifica presidenziale della sussistenza di un titolo esecutivo.
Si osserva che soltanto a regime, con l’emanazione
dei regolamenti attuativi, la richiesta fondata sull’art. 492-bis c.p.c. andrà
effettuata all’ufficiale giudiziario e che, solo per la mancanza di
accessibilità alle banche dati, viene richiesta l’autorizzazione al Presidente
del tribunale, richiedendosi la previa notifica del titolo e del precetto
proprio in ragione del soggetto (debitore) nei cui confronti la ricerca viene
domandata.
Conclusivamente può sostenersi che in caso di
diniego da parte dell’Ufficiale Giudiziario alla ricerca in via telematica dei
beni da pignorare nei confronti del debitore in forza di titolo cambario non si
frappongono ostacoli ad una nuova istanza finalizzata ad ottenere la l’accesso
diretto alle banche dati.
Sul punto, per approfondimenti, si confronti:
PIGNORAMENTO
MOBILIARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE ALL’ANAGRAFE DEI CONTI CORRENTI
Il
Tribunale, se non dispone di idonee strutture tecnologiche, può autorizzare il
creditore procedente, in possesso del titolo esecutivo, ad ottenere
direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse
contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi di cui all’art. 155
quater disp. att. cpc.
Ordinanza |
Tribunale Mantova, dott.ssa Laura De Simone | 03-02-201
RICERCA
TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE HA ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE
DATI PUBBLICHE
In mancanza
dei decreti ministeriali di cui all’art. 155 quater disp. att. cpc, attuativi
dell’art. 492 bis cpc, il Giudice dell’Esecuzione (o il Giudice delegato),
previa verifica della sussistenza di un titolo esecutivo, può autorizzare il
creditore ad ottenere dai gestori delle banche dati pubbliche tutte le
informazioni rilevanti ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare.
Il
procedimento, in linea generale, è ricostruito come autorizzazione del
Presidente del Tribunale, o Giudice delegato, al creditore, di ricercare con
modalità telematiche i beni da pignorare, a mezzo dell’ufficiale Giudiziario.
Tuttavia, attesa la inoperatività delle strutture tecnologiche necessarie a
consentire l’acceso diretto da parte dell’ufficiale Giudiziario alle banche
dati, il creditore può ottenere direttamente dai gestori delle predette le
informazioni ivi contenute.
La norma non
richiede un previo tentativo di pignoramento.
Ordinanza | Tribunale
di Pavia, Dott. Balba | 25-02-2015
Testo del provvedimento
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