Testo massima
Si
ringrazia per la segnalazione l’Avv. Aldo Bissi del Foro di Milano
Il collegamento funzionale tra due contratti
può essere affermato solo ove sussista idonea prova della volontà delle parti
di rendere i contratti medesimi interdipendenti l’uno, rispetto alle vicende
dell’altro.
Deve pertanto intendersi del tutto autonomo,
e non funzionalmente collegato alla vendita dichiarata nulla, il contratto di
mutuo che non menzioni la specifica finalità del mutuatario di utilizzare la
somma erogata per corrispondere il prezzo della vendita.
Questi i
principi affermati dal Tribunale di Milano, dott.ssa Alessandra Forlenza, con
sentenza depositata in data 18.02.2015.
Nel caso
in esame, l’acquirente citava in giudizio il venditore e la Banca al fine di
ottenere declaratoria di nullità, ed in subordine pronuncia di annullamento,
dei contratti – asseritamente collegati – stipulati con i medesimi convenuti.
In
particolare, l’attore assumeva d’aver sottoscritto un contratto avente ad
oggetto la cessione di un certificato associativo che gli attribuiva la possibilità di godere di un periodo di
villeggiatura annuale presso una struttura, a disposizione dello stesso
convenuto venditore, stipulando al contempo un mutuo con la Banca per onorare
il pagamento della predetta vendita.
Nel
giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Milano, restava contumace il
venditore, mentre si costituiva la Banca, la quale concludeva per il rigetto
della domanda attorea, contestando la mancanza di collegamento negoziale tra i
contratti oggetto di causa.
Il
Tribunale adito, acclarata la nullità del contratto di vendita per
indeterminatezza dell’oggetto, ha rigettato la domanda articolata dall’attore nei
confronti dell’Istituto di Credito, escludendo che nella fattispecie in esame
si configurasse un’ipotesi di collegamento negoziale tra la vendita ed il
mutuo.
Il
Giudice ha motivato la declaratoria di nullità del contratto di vendita del
certificato associativo, in ragione della totale “vaghezza di molte delle previsioni nel medesimo contenute“,
riportandosi a tal proposito a consolidata giurisprudenza, di legittimità come
di merito, tendente ad affermare che “il
contratto di vendita di certificato associativo di c.d. multiproprietà è
affetto da nullità quando, dal tenore del certificato stesso, non è possibile stabilire quale sia
l’oggetto del contratto, dato che la generica espressione ‘certificato di
associazione’ non consente di individuare il tipo di titolo venduto né la
natura dell’associazione a cui fa riferimento“.
Nonostante
il contratto dichiarato nullo prevedesse un pagamento da effettuarsi in parte
con l’importo ottenuto mediante finanziamento, il Giudice ha ritenuto “integralmente fondate le eccezioni sollevate
dalla Banca convenuta in ordine alla assoluta autonomia del contratto di mutuo
rispetto all’acquisto del certificato associativo“, ritenendo, pertanto,
che “il contratto di mutuo non risulti
travolto da un vizio che invece ha condotto alla nullità del contratto concluso
con il venditore“.
Il
Tribunale è pervenuto a detta conclusione poiché, dall’esame della
documentazione versata agli atti, era emerso che il contratto di mutuo fosse
stato stipulato in forma assolutamente autonoma rispetto all’acquisto del
certificato associativo, non ricorrendo quindi un’ipotesi di collegamento
negoziale, espressione della generale autonomia negoziale delle parti di cui
all’art. 1322 c.c.. Ad ulteriore supporto delle proprie statuizioni, il Giudice
ha richiamato il principio espresso dalla Cassazione, in forza del quale “il
collegamento funzionale tra due contratti può essere affermato solo ove
sussista idonea prova della volontà delle parti di rendere ì contratti medesimi
interdipendenti l’uno, rispetto alle vicende dell’altro” (Cass. Civ. n. 12454/2012;
Cass. Civ. n. n. 19211/2011; Cass. Civ. n. 11974/2010).
Nel caso
di specie, invero, mancava qualsivoglia elemento utile ad affermare che il
contratto di mutuo fosse funzionalmente collegato all’acquisto del certificato
associativo. In primis, infatti, “il
contratto non menzionava assolutamente la finalità perseguita dal mutuatario“,
in secundis, “gli attori non hanno
fornito una ricostruzione dei fatti precisa in tal senso, con la conseguenza
che non può affermarsi che la società erogante il mutuo fosse a conoscenza
delle intenzioni degli attori in relazione alla richiesta di mutuo“.
In
quest’ottica, risultava dunque irrilevante che la somma ottenuta a titolo di
mutuo fosse stata poi impiegata dall’acquirente per onorare il rapporto
contrattuale con il venditore, non risultando sufficiente tale circostanza ad
affermare l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di vendita
e quello di mutuo.
Nel
disporre il rigetto delle doglianze attoree nei confronti della Banca
convenuta, il Tribunale ha pertanto condannato l’istante alla rifusione delle
spese di lite a favore dell’Istituto di Credito.
Testo del provvedimento
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