In tema di inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, la Banca è tenuta a restituire le sole somme ricevute (versamenti).
Non sussiste l’obbligo di restituzione per i pagamenti compiuti dalla banca su ordine del fallito e ciò vale per qualsiasi creditore che abbia ricevuto pagamenti da parte del fallito, secondo quanto dispone la L. Fall., art. 44, comma 2.
Questi i principi affermati dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Rel. Lipani, con la sentenza n. 108 del 9 gennaio 2015 in un giudizio avente ad oggetto la inefficacia ex 44 L.F., ove una curatela aveva agito contro la banca per la restituzione sia dei pagamenti che dei versamenti eseguiti dal fallito sul conto corrente dopo la dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l’inefficacia nei confronti del fallimento, a norma dell’art. 44 L.F., sia dei versamenti che dei pagamenti effettuati sul conto corrente aperto presso la Banca convenuta.
Avverso tale decisione la banca proponeva gravame.
La Corte d’Appello di Napoli ha accolto parzialmente sul presupposto che l’obbligo restitutorio concernesse i soli versamenti eseguiti dal fallito richiamando l’orientamento espresso dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria (sent. 15.12.2005) secondo cui “non sussiste l’obbligo di restituzione per i pagamenti compiuti dalla banca su ordine del fallito” essendo, invece, l’obbligo limitato ai versamenti.
Sul punto si confronti altra S.C., 27.1.2013, n. 26501, secondo cui, nel caso dell’art. 44 cit., la facoltà della banca di dedurre i prelievi del correntista e i pagamenti a terzi è esclusa, ma l’obbligo restitutorio non può spingersi oltre il limite costituito dalle somme ricevute (i versamenti), e ciò vale per qualsiasi creditore che abbia ricevuto pagamenti da parte del fallito, secondo quanto dispone la L. Fall., art. 44, comma 2.
RIFLESSIONI CRITICHE
La sentenza in commento affronta la problematica inerente all’azione ex art. 44 lf avente ad oggetto le operazioni effettuate sul conto corrente
ove il fallimento reclamava contestualmente sia i versamenti che i prelievi effettuati successivamente alla dichiarazione di fallimento.
La Corte ha ben chiarito che ritenere che possano essere dichiarati inefficaci tanto i versamenti quanto i pagamenti effettuati sul conto corrente bancario costituisce un errore logico oltre che giuridico atteso che, così ragionando, il curatore otterrebbe una locupletazione in danno della banca ravvisandosi in tale operazione un vero e proprio abuso del diritto.
L’azione di inefficacia ex art. 44 lf tende solo a ristabilire lo status quo ante ma non è uno strumento di produzione di ricchezza al fine di duplicare le operazioni effettuate sul conto corrente per cui non è possibile chiedere l’inefficacia di tutte le voci contabili successive alla dichiarazione di fallimento, dovendo il fallimento operare una preventiva limitazione ad una sola categoria di tali operazioni.
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