Testo massima
Non deve essere percepito alcun tipo di contributo unificato per la
fase c.d. incidentale, di competenza del giudice dell’esecuzione, relativa alla
proposizione del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2,
c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, comma 2, c.p.c. e
nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.
Il momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle
procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6,
c.p.c., così come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett a), del D.L. n.
132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10
novembre 2014 è quello del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da
parte del creditore procedente così come indicato dall’articolo 14, comma 1,
del D.P.R. n. 115/2002.
Così si è espresso il Ministero
della Giustizia che con la Circolare del 3 marzo 2015 (Dipartimento per gli
Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio
1°- n° 38550 del 3/3/2015 ) ha disposto
il momento in cui è dovuto il Contributo Unificato nel giudizio di opposizione
all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nelle opposizioni agli atti
esecutivi, ex art. 617, comma 2, c.p.c. e nelle opposizioni di terzo
all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.
In particolare, la Circolare ha
disposto che il CU non deve essere versato
per la fase c.d. incidentale, di competenza del giudice dell’esecuzione,
proposta ad esecuzione già iniziata, nel giudizio di opposizione all’esecuzione
ex art. 615, comma 2, c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art.
617, comma 2, c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619
c.p.c.
Tanto perché “Il procedimento c.d. incidentale, che si
svolge innanzi al giudice dell’esecuzione non è ricompreso nell’elenco dei
processi e delle procedure per le quali è dovuto il contributo unificato a
norma del Testo Unico sulle Spese di Giustizia“.
E’ invece onere della parte il pagamento
del contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova
formulazione dell’articolo 518, comma 6, c.p.c., così come modificato
dall’articolo 18, comma 1, lett a), del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014,
convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014, nel momento
di cui viene effettuato il deposito
dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente
così come indicato dall’articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.
Testo del provvedimento
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