ISSN 2385-1376
Testo massima
Attraverso l’esecuzione individuale del credito fondiario, sottoposta alle leggi della par condicio, il fallimento consegue lo scopo tipico della revocatoria, che consiste nell’assoggettare il bene alienato alla soddisfazione delle ragioni concorsuali dei creditori.
Questo il principio statuito dalla Suprema Corte, Sezione Prima, Pres. Ceccherini Rel. Nazzicone, con sentenza n. 3795, depositata in data 25.02.2015.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla questione relativa ai rapporti tra la revocatoria proposta dal Fallimento e l’esecuzione individuale esperita dalla Banca in qualità di creditore fondiario – in relazione al principio di esclusività della verifica concorsuale di cui all’art. 52 l.f..
La pronuncia della Suprema Corte interviene all’esito di una complessa vicenda giudiziaria, nell’ambito della quale il Fallimento di una cooperativa aveva proposto azione revocatoria avverso l’atto di assegnazione di alloggio nei confronti di due assegnatari. Questi ultimi, al fine di paralizzare la spiegata domanda, sollevavano eccezione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse della curatela, deducendo d’aver subito, pendente iudicio, l’espropriazione di uno dei beni immobili da parte del creditore fondiario, poi ammesso al passivo. Tanto il Tribunale adito in primo grado, quanto la Corte d’Appello, accoglievano la domanda revocatoria formulata dal Fallimento, condannando gli assegnatari al pagamento dell’equivalente dell’immobile espropriato. Di tale sentenza d’appello, i ricorrenti chiedevano dunque la cassazione.
In particolare, nello spiegato ricorso per cassazione, i convenuti in revocatoria deducevano che, all’esito della procedura espropriativa, l’appartamento era stato trasferito e che era stata disposta ammissione allo stato passivo del creditore ipotecario, dovendosi pertanto ritenere inammissibile la domanda revocatoria relativa all’appartamento per carenza di interesse della curatela.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, pronunciando nel merito, accoglie la domanda revocatoria proposta dal Fallimento limitatamente ai due box e la rigetta con riguardo all’immobile espropriato, rilevando che “attraverso l’esecuzione individuale del credito fondiario, sottoposta alle leggi della par condicio, il fallimento ha dunque conseguito lo scopo tipico della revocatoria, il quale consiste nell’assoggettare il bene alienato alla soddisfazione delle ragioni concorsuali dei creditori”.
La pronuncia in esame si fonda sul principio in forza del quale la disciplina del mutuo fondiario ipotecario configura un privilegio di carattere meramente processuale, giacché l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata non lede il principio dellapar condicio creditorum di cui all’art. 52 l.f., avendo carattere provvisorio ed essendo onere della Banca insinuarsi al passivo per renderla definitiva.
Le ulteriori pretese della curatela sono da ritenersi sfornite di fondamento, in quanto esporrebbero il proprietario ad una doppia esecuzione forzata sullo stesso immobile, dapprima in natura e poi per equivalente. In situazioni del genere, pertanto, il Fallimento potrebbe legittimamente reclamare nei confronti degli assegnatari soltanto l’eventuale residuo attivo.
Testo del provvedimento
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