ISSN 2385-1376
Testo massima
La tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell’atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante.
Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro Rel. Barreca, con ordinanza n. 1894, depositata in data 03.02.2015.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Lecce aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso una sentenza del Tribunale di Taranto, per non avere parte appellante ottemperato all’ordine d’integrazione del contraddittorio disposto dalla medesima Corte di merito con ordinanza del 15 febbraio 2012, entro il termine all’uopo stabilito.
Il ricorrente, deducendo invece d’aver consegnato il plico per la notifica all’Ufficiale Giudiziario entro il termine assegnatogli, chiedeva dunque la cassazione della sentenza della Corte di merito, avendo quest’ultima – in violazione degli artt. 331, ultimo comma, e 149 c.p.c. erroneamente ritenuto che la notifica de qua fosse da considerarsi perfezionatasi alla data di ricezione dell’atto giudiziario da parte del destinatario, avvenuta ben oltre il termine accordato all’appellante.
Il ricorrente, dunque, deducendo d’aver tempestivamente consegnato l’atto di citazione per integrazione del contraddittorio all’Ufficiale Giudiziario, assumeva che non potessero essergli addebitati disguidi o mancanze dovuti al servizio postale, relativi alla ricezione da parte del destinatario.
La Suprema Corte, in accoglimento dello spiegato ricorso, ha richiamato le statuizioni di cui alla sentenza n. 447 del 2000 della Corte Costituzionale, in forza delle quali è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma terzo, Legge n. 890 del 20 novembre 1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”. La tempestività della notifica, ha dunque ribadito la Suprema Corte, “esige che la consegna della copia dell’atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla Legge o dal Giudice e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante” (cfr. Cass. n. 21409/2004); in tale eventualità, “la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell’adempimento, ma soltanto, ove necessario, al fine di richiederne la rinnovazione” (cfr. Cass. S.U. n. 17352/2009).
Siffatto principio, ha rilevato la Corte di Cassazione, risulta invero dotato di portata generale, trovando dunque applicazione anche nell’ipotesi di notificazione da effettuarsi entro il termine assegnato dal giudice d’appello in ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
La Suprema Corte ha dunque ritenuto errata la statuizione di inammissibilità dell’appello da parte della Corte di merito, avendo quest’ultima trascurato la comprovata circostanza relativa alla tempestiva consegna del plico per la notifica da parte del soggetto onerato nei confronti dell’Ufficiale Giudiziario.
In considerazione dei rilievi illustrati, la Cassazione ha, dunque, cassato l’impugnata sentenza, rinviando le parti alla medesima Corte di Appello in diversa composizione.
Testo del provvedimento
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