Testo massima
Si ringrazia per la
segnalazione del provvedimento l’Avv. Aldo Bissi del Foro di Milano.
La solvibilità o meno del debitore
non assume ruolo determinante ai fini della segnalazione quale credito
litigioso, il cui contrassegno caratterizzante è invece rappresentato dalla
sussistenza di una seria e reale controversia circa l’esistenza e l’entità del
credito segnalato.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari,
con ordinanza depositata in data 03.03.2015.
Nel caso in esame il cliente proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c.,
richiedendo al Tribunale di Milano l’emissione di un provvedimento di urgenza contenente
l’ordine alla BANCA di procedere alla cancellazione della segnalazione a “sofferenza” presso la Centrale Rischi
gestita dalla Banca d’Italia o, in subordine, alla derubricazione a “credito litigioso“.
Il cliente motivava lo spiegato ricorso deducendo che la BANCA avesse
proceduto alla contestata segnalazione contestualmente alla notifica di atto di
citazione volto ad accertare l’illegittimità degli addebiti operati dalla
stessa BANCA sul proprio conto corrente. Il cliente deduceva pertanto che la
contestata segnalazione, per importo pari a quello contestato con citazione,
costituisse “mera ripercussione alla
proposizione all’iniziativa giudiziaria intrapresa“. A fondamento del
ricorso ex art. 700 c.p.c., il correntista richiamava altresì pronunce
giurisprudenziali attestanti che “la
segnalazione a sofferenza dovesse essere preceduta da una valutazione
complessiva della situazione economico finanziaria del cliente, tale da
manifestare uno stato di insolvenza che, sebbene non coincidente con il
presupposto fallimentare, doveva comunque risolversi in una incapacità non
transeunte di far fronte alle obbligazioni contratte“. Evidenziava al
contempo il cliente che detto stato di insolvenza non potesse invero essergli
in alcun modo attribuito, in ragione delle ingenti risorse patrimoniali di cui
lo stesso disponeva.
Si costituiva in giudizio la BANCA, la quale eccepiva in via preliminare
l’inammissibilità del ricorso d’urgenza, dal momento che l’istanza cautelare
avrebbe dovuto esser proposta al Giudice investito della causa di merito,
innanzi al quale il convenuto Istituto
di Credito aveva spiegato domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del
saldo, ottenendo ordinanza di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., rispetto a cui il cliente era rimasto inadempiente. Nel
merito, la BANCA precisava che la contestata segnalazione fosse stata
effettuata sin dall’inizio a “credito
litigioso“, e non a “sofferenza“.
Il Tribunale di Milano ha rigettato l’eccezione preliminare articolata
dalla BANCA convenuta, rilevando che la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.
risultasse connotata da profili risarcitori non rientranti nel petitum dell’azione di ripetizione di
indebito articolata dal cliente.
Quanto al merito dell’istanza, il Tribunale adito ne ha riconosciuto
l’infondatezza per carenza di fumus boni
iuris. Il Giudice ha maturato tale convincimento rilevando che la BANCA
avesse sin dall’inizio operato la contestata segnalazione non già a “sofferenza“, quanto piuttosto a “credito litigioso“, quella cioè in
subordine richiesta dal medesimo correntista a seguito dell’invocata
derubricazione. Soltanto a fronte della precisazione della convenuta, il
ricorrente aveva poi contestato la legittimità anche di tale ultima forma di
segnalazione, adducendone il carattere ritorsivo e ribadendo la propria
solvibilità.
Invero, il
Tribunale di Milano ha rilevato che, “la
solvibilità o meno del debitore non assume ruolo determinante ai fini della
segnalazione quale credito litigioso, il cui contrassegno caratterizzante è
invece rappresentato dalla sussistenza di una seria e reale controversia circa
l’esistenza e l’entità del credito segnalato“. In considerazione di ciò, il
Giudice ha poi precisato che “la circostanza
che la segnalazione sia stata effettuata immediatamente dopo la notifica
dell’atto di citazione, si giustifica proprio in considerazione del fatto che
tale iniziativa processuale è valsa ad attribuire al credito il connotato di
litigiosità“.
Accertata la
carenza del fumus boni iuris, il
Tribunale ha ritenuto dunque assorbita ogni considerazione afferente il periculum in mora, rigettando il ricorso
e disponendo la condanna alle spese del ricorrente.
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CENTRALE RISCHI: AI FINI DELLA SEGNALAZIONE “IN SOFFERENZA”,
LA NOZIONE DELL’INSOLVENZA NON COINCIDE CON QUELLA FALLIMENTARE
SEGNALAZIONE
LEGITTIMA SE IL DEBITORE HA UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE “DEFICITARIA”
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Civile, Sezione Terza, Pres. Petti Rel. Ambrosio | 16.12.2014 n. 26361
CENTRALE RISCHI: SEGNALAZIONE A SOFFERENZA
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Testo del provvedimento
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