ISSN 2385-1376
Testo massima
Se il piano concordatario presenta un’esatta ricognizione dei dati aziendali sui quali è fondata ai fini dell’individuazione dei requisiti di cui all’articolo 161, comma 1, lett. a e b L.F. (situazione patrimoniale, economica e finanziaria), i creditori devono verificarne la correttezza e l’effettiva convenienza ed esprimere una consapevole e regolare accettazione. La mancanza della fattibilità giuridica del concordato deve essere rilevata dal giudice d’ufficio indipendentemente dalle eventuali preclusioni già verificatesi a carico delle parti.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres. Rordorf Rel Di Amato, con la sentenza n. 1726 del 29 gennaio 2015.
Con la detta sentenza la Corte ha avuto modo di ribadire un importante principio relativo alle condizioni di ammissibilità alla procedura di concordato preventivo. In particolare è stato affermato che la fattibilità giuridica del concordato preventivo deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalle preclusioni già maturate a carico delle parti.
È accaduto che una società di costruzioni chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ottenendo l’approvazione dei creditori che rappresentavano il 74,67% dei crediti ammessi al voto. I creditori dissenzienti, che avevano venduto alla società il suolo edificatorio senza ottenere l’integrale pagamento del prezzo, avanzarono opposizione deducendo che il piano concordatario non era giuridicamente fattibile, poiché i dati aziendali erano stati falsati alla luce di una successiva pronuncia del Tribunale di Grosseto che, accogliendo la domanda di risoluzione della compravendita del suolo proposta contro la società di costruzioni, aveva di fatto modificato l’assetto patrimoniale della società ricorrente.
L’opposizione veniva, però, respinta dal Tribunale di Grosseto che omologò il concordato preventivo applicando il principio di diritto secondo cui il controllo di legalità dei requisisti di cui all’art. 161, comma 1, lett. a) e b), l.fall. e le modalità di attuazione del piano concordatario devono essere accertati dal giudice.
In altri termini, la natura decettiva della domanda di concordato che ne determinerebbe l’inammissibilità per difetto dei requisiti spetta al giudice che dovrà effettuare il controllo di legalità della proposta e dunque, l’accertamento della compatibilità delle modalità di attuazione con le norme giuridiche vigenti. In altre parole, se il piano concordatario presenta un’esatta ricognizione dei requisiti individuati dalla legge ed una completa ricostruzione dei rapporti negoziali dai quali scaturiscono le posizioni creditorie, non si configura alcuna valenza decettiva della domanda di concordato preventivo che, pertanto, non può essere dichiarata inammissibile.
Tale orientamento è stato inaugurato con la sentenza a SS. UU. n. 1521/013 nella quale è stato chiarito che in ogni fase del procedimento di omologazione spetta al giudice il controllo di legalità della proposta e dunque, l’accertamento della compatibilità delle sue modalità di attuazione con le norme giuridiche vigenti. In altri termini la fattibilità giuridica costituisce imprescindibile condizione di ammissibilità del concordato, la cui mancanza, che comporta l’impossibilità di dare esecuzione alla proposta, può e deve essere rilevata dal giudice d’ufficio.
Sul punto, la rivista ha già dedicato un approfondimento relativo alla richiamata sentenza resa a sezioni unite e già in quell’occasione si è avuto modo di analizzare il principio su richiamato.
CONCORDATO PREVENTIVO: LIMITI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE
IL SINDACATO DEL GIUDICE IN ORDINE AL REQUISITO DI FATTIBILITÀ GIURIDICA DEL CONCORDATO NON SI ESTENDE AI PROFILI CONCERNENTI IL MERITO E LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 119/2015