ISSN 2385-1376
Testo massima
I creditori cd. strategici anteriori al concordato di cui all’articolo 182 quinquies L.F. sono soggetti al concorso al pari di tutti gli altri creditori anteriori e non possono, pertanto, essere considerati estranei al concordato. Essi potranno, quindi, essere assoggettati ad un trattamento differenziato, ove chirografari, non avranno diritto al pagamento degli interessi in forza del disposto dell’articolo 55 L.F. ed avranno il diritto al voto soltanto per la parte eventualmente non soddisfatta del loro credito.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 182-quinquies L.f. (inserito dall’art. 33 del D.L. 22.06.2012 n. 83, con decorrenza dal 26.06.212), “Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’art. 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione delle attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori
“.
Nella fattispecie all’esame del Tribunale di Milano, il ricorrente aveva appunto domandato l’ammissione al concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis L.f., censendo tre classi di creditori composte come segue:
- Erario transazione fiscale per pagamento integrale dilazionato Iva, Irpef, Irap;
- Creditori chirografari con rapporti commerciali in prosecuzione, ma diversi da quelli strategici, da soddisfare in percentuale del 10%;
- Creditori chirografari che non proseguiranno i rapporti commerciali con la società, da soddisfare in percentuale del 5%;
e soprattutto individuando un insieme di fornitori ritenuti strategici non appostati in alcuna classe, per il pagamento integrale dei quali veniva richiesta apposita autorizzazione giudiziale.
La questione giuridica che si è posta al giudicante è stata se tali creditori strategici, in forza della mera circostanza di ricevere il pagamento immediato e integrale, siano creditori estranei al concorso, al pari dei creditori successivi e degli altri creditori estranei al concordato, e di cui all’art. 184 L.f., ovvero se gli stessi rimangano a tutti gli effetti creditori concorsuali assoggettati al concordato.
Orbene, a parere pienamente condivisibile del Tribunale, il creditore strategico comunque anteriore al concordato non può essere tecnicamente qualificato come estraneo (ovvero prededucibile) per il solo previsto pagamento integrale, poiché, ovviamente, questo trattamento non può incidere in modo significativo sulla natura del medesimo credito.
Il disposto di cui all’art. 184 L.f. afferma, infatti, che il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, e a tale norma non si sottrae la categoria dei cosiddetti “creditori per prestazioni strategiche“, che quindi restano assoggettati alla disciplina concordataria, e in particolare non possono beneficiare del pagamento degli interessi, a mente dell’art. 55 L.f., né esperire atti esecutivi in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento assunto dall’impresa in concordato.
In buona sostanza, questa peculiare tipologia di creditori, seppure concorsuale, può ben essere trattata dal proponente in modo differenziato, venendo nei fatti parificata ai creditori privilegiati integralmente soddisfatti.
Sulla base di tali premesse, e ravvisata nel merito la sussistenza dei dovuti presupposti di legge, il Tribunale autorizza, in definitiva, il pagamento integrale di crediti anteriori alla domanda di concordato per la somma di 249.474,94.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 115/2014