ISSN 2385-1376
Testo massima
Il tasso di mora ha un’autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell’inadempienza, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
Gli interessi moratori non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. Essi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Questi gli interessanti principi affermati dal Tribunale di Bologna, dott.ssa Manuela Velotti, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.02.2015, intervenuta sul tema della sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora in materia di usura.
Nel caso di specie, un cliente agiva in opposizione ad un decreto ingiuntivo lamentando, tra l’altro, l’usurarietà dei tassi di interesse applicati ai contratti di leasing alla luce del principio affermato dalla nota sentenza della Cassazione n. 350/2013 secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero cumulati ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Il Giudice ha ritenuto in proposito che la sentenza della Cassazione n. 350/2013, benché di non facile interpretazione, non sancisce il principio del cumulo tra tassi pattuiti per interessi moratori e per gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, limitandosi – al contrario – ad affermare l’applicabilità delle disposizioni antiusura anche agli interessi moratori.
Quand’anche con la sentenza in questione si fosse inteso affermare il principio della cumulabilità tra interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini della valutazione del loro eventuale carattere usurario, tale orientamento non sarebbe condivisibile, posta la diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori.
Tale diversità non autorizza una mera operazioni addizionale tra gli stessi in considerazione del fatto che il tasso di mora ha un’autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell’inadempienza; del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
Il Tribunale, aderendo ad un consolidato orientamento di merito, ha precisato che tra le componenti di calcolo del TEG restano «escluse le prestazioni accidentali e perciò meramente eventuali (quand’anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l’altro, dall’art. 1224 c. civ. proprio in tema di interessi di mora, li dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l’obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel “rite adimpletum contractum” costituente, secondo i principi, l’interesse fondamentale protetto (art. 1455 c. civ.)».
In conclusione, il Giudice ha respinto l’opposizione ritenendola infondata.
Sul punto, per approfondimenti, si veda la rassegna giurisprudenziale realizzata dalla redazione di Ex Parte Creditoris.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 112/2015