ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Giorgio Orioli del Foro di Ferrara
In materia di azione revocatoria ordinaria, la portata del credito di cui all’art.2901 C.C. risulta estesa fino a ricomprenderne anche l’aspettativa, perseguendo per questa via non già scopi specificamente restitutori, quanto piuttosto la conservazione della garanzia sul patrimonio del debitore, anche a favore dei creditori meramente eventuali.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Ferrara, in persona de Giudice Dott. Roberto Vignati, con sentenza depositata in data 24 febbraio 2015, in materia di azione revocatoria ordinaria.
Nel caso in esame, la Banca adiva il Tribunale di Ferrara al fine di ottenere declaratoria di inefficacia ex art. 2901 C.C. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale- ritualmente trascritto ed al quale erano destinati tre unità immobiliari- costituito dai fideiussori di una società, in quanto lesivo delle proprie ragioni creditorie.
Restavano contumaci i coniugi fideiussori, ricoprenti altresì la carica di socio ed Amministratore unico della società in narrativa.
A fondamento della propria domanda, la Banca istante poneva la tesi in forza della quale la costituzione del fondo patrimoniale- in ragione del vincolo di indisponibilità che dallo stesso scaturiva- fosse intenzionalmente preordinata a sottrarre garanzie alle proprie ragioni creditorie, producendo un oggettivo eventus damni a carico di queste ultime.
Il Giudice adito faceva proprio tale impianto difensivo, nonostante la costituzione e la trascrizione del fondo patrimoniale, successivi all’assunzione della garanzia fideiussoria, risultassero invece antecedenti all’emissione del decreto ingiuntivo relativo alle passività garantite dai convenuti.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il fondo patrimoniale fosse stato costituito a fronte della progressiva formazione dell’esposizione debitoria della società, poi cristallizzata nel provvedimento monitorio, mirando a sottrarre all’Istituto di Credito la garanzia generica sul patrimonio dei debitori.
Ciò, in considerazione del “negativo andamento dei rapporti bancari in questione“, e rilevato soprattutto che “il credito insoluto si era formato perlomeno in costanza della funzionalità dell’ultima garanzia fideiussoria presta dai convenuti che, in veste di socio ed Amministratrice unica, erano plausibilmente a conoscenza del concretarsi dell’esposizione della compagine obbligata“.
Acclarata dunque la sussistenza dell’eventus damni, accogliendo l’ampia portata della nozione di credito proposta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3981 del 18.03.2003, che richiama inequivocabilmente l’esigenza di conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali), desumendola altresì dalla pratica assenza di altre garanzie patrimoniali a tutela delle ragioni creditorie della Banca, il Tribunale adito procede agevolmente al riscontro anche dell’elemento psicologico, “rappresentato solo dalla scientia damni, ossia (dal) la consapevolezza del sottrarre l’unica garanzia patrimoniale data dagli immobili confluiti nel fondo familiare, quale atto a titolo gratuito“.
Sulla scorta delle illustrate argomentazioni, il Tribunale di Ferrara ha dunque accolto la domanda della Banca, pronunciando declaratoria di inefficacia nei riguardi dell’attrice del fondo patrimoniale costituito e trascritto dai garanti.
L’argomento è stato già in precedenza oggetto di approfondimento sulla presente rivista.
Sul punto, vedasi:
Gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito e alla prestazione della fideiussione sono soggetti ad azione revocatoria se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare danno alo creditore e al fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento.
In tema di azione revocatoria, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, essendo atto a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, purché ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell’art.2901 cc..
Il fideiussore che, successivamente alla stipula della fideiussione, costituisce un bene in fondo patrimoniale è soggetto all’azione revocatoria ex art.2901 cc..
In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a suo fondamento, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito” e “l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’eventus damni.
L’azione revocatoria può essere proposta non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso, e in questo secondo caso, quand’anche l’accertamento definito del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell’atto pregiudizievole per il creditore, quest’ultimo per ottenere l’accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo, anche mediante presunzioni, e non anche il consilium fraudis.
Gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 104/2015