ISSN 2385-1376
Testo massima
Anche il Tribunale di Taranto, in persona della dott.ssa Rossella Di Todaro, con la sentenza n. 390 depositata in data 4 febbraio 2015, si è uniformato all’orientamento ormai prevalente tra i giudici di merito in tema di onere della prova e mancato esercizio della facoltà prevista dall’art. 119 T.U.B., decidendo, ancora una volta, in senso favorevole alla banca.
Questa la ricostruzione della vicenda.
La società attrice riferisce di aver intrattenuto con la banca convenuta un rapporto fondato su un conto corrente e mutui ipotecari e ritiene che al detto rapporto siano state applicate condizioni inique, tra le quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’applicazione di tassi usurari.
Non essendo l’attrice in grado di produrre il contratto, gli estratti conto e le comunicazioni eventualmente ricevute in ordine alle modifiche delle condizioni contrattuali, la stessa chiede che il Tribunale adito, previo ordine di esibizione alla banca di tutti i documenti innanzi indicati, disponga una consulenza tecnica contabile tesa ad accertare la sussistenza di comportamenti illeciti da parte della banca nonché l’esatto saldo del rapporto.
Costituendosi la banca ha rilevato l’assoluta nullità e infondatezza della domanda proposta, per avere la stessa natura meramente esplorativa.
Ebbene, per il Tribunale di Taranto, l’attrice per dimostrare la fondatezza della sua domanda avrebbe dovuto indicare in modo specifico quali condizioni del rapporto sarebbero state illegittime, esibire le comunicazioni della banca con le quali venivano imposte condizioni peggiorative e gli estratti conto.
Anche perciò che attiene ai contratti di mutuo, dedotti secondo il Tribunale solo genericamente nell’atto introduttivo, l’attrice avrebbe dovuto produrre i contratti costitutivi e gli estratti conto relativi all’andamento dei rapporti.
Il giudice ritiene che, la società istante, anche se in liquidazione, ai sensi dell’art. 119 TUB avrebbe potuto e dovuto chiedere alla banca, prima di intraprendere il giudizio, copia di tutta la documentazione in suo possesso inerente i rapporti contrattuali intrattenuti con l’istituto di credito.
Seguendo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (ex plurimis Cass. n. 17948/2006; Cass. n. 10043/2004; Cass. 5908/2004) il Tribunale di Taranto ha ritenuto che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento ufficioso e residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità meramente esplorative, vale a dire quando non sia diretta ad indagare se il documento contenga la prova stessa e l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è inammissibile nel caso in cui abbia a oggetto documenti direttamente accessibili alla parte istante, vale a dire documenti che la parte nel diligente assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante – avrebbe potuto e dovuto acquisire e, quindi, allegare agli atti di causa.
Con specifico riguardo, poi, alla documentazione bancaria il giudice ha osservato che “stante il diritto sostanziale ex art. 119, comma 4, TUB riconosciuto al correntista di chiedere e ottenere dalla banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, è evidente che nel caso in cui il correntista – attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tanto meno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca, ai sensi della citata norma, di acquisizione della detta documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego alla detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca e avente a oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto bancario. In altri termini l’ordine di esibizione ex art. 210 del codice di rito non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante“.
Per il Tribunale di Taranto, quindi, la totale carenza probatoria della domanda, unita all’impossibilità di acquisire la documentazione posta a suo fondamento e di disporre una consulenza contabile demandando allo stesso consulente di acquisire la documentazione necessaria, in mancanza del consenso di ambedue le parti, essendo tale facoltà possibile solo nei limiti dell’art. 198, comma 2, c.p.c., giustificano il rigetto della domanda stessa.
In tema di diniego dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. si segnalano le pronunce del Tribunale di Bari Sez. Stralcio di Rutigliano, Giudice dott.ssa Marisa Attolino, n. 4128 del 17/09/2014 e del Tribunale di Marsala, Giudice dott.ssa Marchesina Palermo, n. 903 del 10/09/2014.
Testo del provvedimento
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