ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art. 2648 c.c. prevede la trascrizione degli acquisti a causa di morte, sia in tema di accettazione di eredità che di acquisto di legati, relativi a diritti immobiliari. Con riguardo alla prima, la norma sembra prescrivere l’obbligatorietà della trascrizione per l’accettazione espressa di eredità (“si devono trascrivere“- art. 2648 co. 1) e la facoltatività della stessa per l’accettazione tacita (“si può richiedere la trascrizione” art. 2648 co. 3).
Indipendentemente dalla ragionevolezza della distinzione, è certo per l’orientamento tradizionale che in assenza della trascrizione dell’accettazione, espressa o tacita che sia, non c’è un problema di validità dell’acquisto mortis causa ma:
– risulta violato il principio di continuità delle trascrizioni (arg. ex Cass. Civ. n. 12242 del 6/6/2011), con inevitabili conseguenze anche nella procedura esecutiva. L’art. 2650 c.c. è infatti norma di carattere generale e trova applicazione anche per la trascrizione del pignoramento: in assenza della trascrizione dell’acquisto mortis causa, la trascrizione del pignoramento resterebbe inefficace fino a che la continuità delle trascrizioni non venisse sanata;
– l’avente causa dall’erede apparente non potrebbe far salvo il suo acquisto se l’erede vero trascrivesse la sua accettazione pur dopo la trascrizione della vendita dall’erede apparente ma prima della trascrizione dell’accettazione da parte dell’erede apparente stesso (Cass. Civ. Sez. II n. 11305 del 5/7/2012). In conseguenza il pignoramento eseguito contro l’avente causa dall’erede apparente resterebbe definitivamente privo di efficacia.
Non sostituisce la trascrizione di accettazione di eredità la trascrizione del certificato di successione redatto dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione della dichiarazione di successione: l’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 347 del 31/10/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) dispone espressamente che “la trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione“. Nello stesso senso anche la Cass. Civ., Sez. II, n. 4414 del 4/5/1999.
Non è possibile per il creditore evitare la trascrizione dell’accettazione invocando la qualità di erede del debitore sulla base del suo possesso dei beni ereditari. Secondo la giurisprudenza non equivale di per sé sola ad accettazione dell’eredità, la circostanza che l’esecutato risulti residente presso gli immobili pignorati non appare pregnante in quanto potrebbe dipendere da una mera tolleranza da parte degli altri chiamati (Cass.Civ., Sez. II, n. 7552 del 16/12/1986, n. 7552; Cass. Civ.,Sez. III, n. 12753 del 17/11/1999).
In conclusione per l’orientamento tradizionale può affermarsi l’esistenza delle trascrizioni delle accettazioni di eredità nel ventennio come indispensabile per il buon esito della procedura esecutiva.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 86/2015