ISSN 2385-1376
Testo massima
La nozione di “capitale investito”, rilevante per il riconoscimento delle qualifica di piccolo imprenditore commerciale, all’esclusivo fine dell’individuazione del parametro dimensionale ostativo all’assoggettabilità a fallimento, coincide con l’attivo che fa parte dello stato patrimoniale da indicare in bilancio, ai sensi dell’art. 2424 c.c., nel quale non rientra il capitale sociale che invece ai sensi del medesimo articolo rientra tra le poste passive.
E’ questo quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 583 depositata il 15 gennaio 2015 intervenendo in tema di requisiti richiesti per l’assoggettamento alla dichiarazione di fallimento introdotti con la il D. Lgs. n. 5 del 2006.
Questi i fatti.
Una società a responsabilità limitata e il suo legale rappresentante e amministratore, in proprio, proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva dichiarato il fallimento della società.
I ricorrenti chiedevano la revoca della sentenza deducendo sia la mancanza del presupposto soggettivo in relazione al disposto dell’art. 1, comma 2, L.F., ritenendo che dovesse essere riconosciuta alla società la qualifica di piccolo imprenditore, essendo essa connotata da investimenti per un capitale inferiore a . 300.000,00= ed avendo realizzato ricavi lordi calcolati sulla media gli ultimi tre anni, per un ammontare complessivo annuo inferiore a . 200.000,00=, sia l’inesistenza del presupposto oggettivo dello stato di decozione.
La Corte di Appello di Trieste rigettava il gravame e avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società e l’amministratore sulla base di ben sette motivi, cui resiste con controricorso il fallimento della società.
Ebbene, particolarmente interessante è il terzo motivo con cui i ricorrenti hanno dedotto l’erroneità della decisione del giudice di secondo grado nella parte in cui, al fine di calcolare il valore degli investimenti effettuati secondo il dettato dell’art. 2424 c.c., ha sommato alle voci attive dello stato patrimoniale anche la voce passiva costituita dal capitale sociale.
La Suprema Corte, proprio con riguardo all’interpretazione dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.F, introdotto dal D. Lgs. n. 5 del 2006, ha ritenuto che la nozione di capitale investito, rilevante per il riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore commerciale, all’esclusivo fine dell’individuazione del parametro dimensionale ostativo all’assoggettabilità a fallimento, coincide con tutto l’attivo che fa parte dello stato patrimoniale da indicare in bilancio, ai sensi dell’art. 2424 c.c., così come aveva stabilito già nella sentenza n. 22150 del 2010.
Sta di fatto che in detto attivo, secondo i Supremi Giudici, non rientra il capitale sociale, che sempre in base a quanto disposto dall’art. 2424 c.c. rientra, invece, tra le poste passive.
Inoltre gli Ermellini hanno osservato che anche se si volesse sostenere, in via di mera ipotesi, che il capitale possa essere inserito tra le poste attive dello stato patrimoniale bisogna comunque tenere conto del fatto che il valore di oltre 300.000,00= euro di investimenti deve riferirsi all’ultimo triennio prima dell’inizio della fase prefallimentare e quindi, ad un periodo prossimo alla manifestazione dell’insolvenza, come è già stato sostenuto dalla Corte nella sentenza n. 4738 del 2012.
Nel caso de quo, invece, risulta dal controricorso proposto dalla curatela fallimentare che il capitale sociale è stato versato al momento della costituzione della società avvenuta nel 1979 e quindi, molto tempo prima rispetto all’ultimo triennio.
La Cassazione ha quindi accolto il motivo di ricorso rinviando per la decisione alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 79/2015